Gian Marco Chiocci
Massimo Malpica
Giudice del tribunale di Milano sorpreso a fare sesso con un quattordicenne nella toilette di un cinema: assolto perché tre anni prima aveva sbattuto la testa. No, non c’è niente da ridere. Di questi tempi, con un premier indagato a Milano per sfruttamento della prostituzione minorile senza che vi siano agli atti prove certe di un suo rapporto intimo con una diciassettenne, occorre ripensare a certe storture della giustizia. Ecco perché alcuni componenti del Csm hanno sentito il bisogno di rispolverare al Giornale una storiaccia a luci rosse su un magistrato milanese sporcaccione. Gli atti dei tre gradi di giudizio del processo a carico di un ex giudice di corte d’appello e gli approfondimenti svolti dal giornalista Stefano Livadiotti (nel libro scritto nel 2009 «Magistrati l’ultracasta») e prim’ancora dall’ex parlamentare radicale Mauro Mellini (nel pamphlet «il golpe dei giudici») ci consegnano uno spaccato indecente della casta in toga. La vicenda si sviluppa lungo un quarto di secolo, partendo dalla metà degli anni Settanta. La toga in questione si ritrova in un cinema di periferia della Capitale. Per sua sfortuna, in sala, tra gli spettatori, c’è un poliziotto fuori servizio che si precipita nella toilette quando sente urlare «zozzone, zozzone». Era successo che la «maschera» aveva sorpreso il giudice e il ragazzino chiusi in bagno. Quest’ultimo, preso a verbale, confermerà le avances dell’adescatore che, a suo dire, si era avvicinato alla sua sedia, gli aveva sfiorato i genitali riuscendo successivamente a convincerlo a procedere oltre in bagno, in cambio di denaro. E qui, stando al processo, si sarebbe consumato un rapporto orale. Il giudice finisce dritto in cella. Nega ogni addebito ma finisce alla sbarra per atti osceni e corruzione di minore. Contestualmente la Disciplinare del Csm che lo sospende dalle funzioni. La condanna, a sorpresa, è però di lieve entità: un anno appena. «Atteso lo stato del costume» l’approccio sessuale viene considerato dai giudici solo «contrario alla pubblica decenza». In appello il reato diventa «atti osceni». Ma poiché - scrive Livadiotti - il primo «approccio col ragazzino è avvenuto nella penombra e l’atto sessuale si è poi consumato nel chiuso del gabinetto» i giudicanti del giudice imputato arrivano a sostenere che «il fatto non costituisce reato». Il Nostro viene condannato ad appena 4 mesi, ma la Cassazione lo premierà ancor di più annullando la sentenza «senza rinvio», limitatamente al delitto di corruzione di minorenne «a seguito dell’estinzione del reato in virtù di sopravvenuta amnistia». Il Csm si adegua alla Supreme Corte revocando la sospensione dal servizio. Ma la sezione Disciplinare, guidata dal numero due di Palazzo dei marescialli, Vincenzo Conso, è pronta al miracolo. Durante l’istruttoria si fa presente che il medico curante del giudice ha sostenuto di aver sottoposto la toga imputata a intense terapie... tre anni prima «a causa di un trauma cranico riportato per il violento urto del capo contro l’architrave di una bassa porta. Si trattava di ferite trasversali da taglio all’alta regione frontale» dice il sanitario. Tre anni prima? E che c’entra con quanto avvenuto tre anni dopo? Non è chiaro nemmeno perché sia stato chiamato a testimoniare un notaio la cui sorella era stata la dolce metà del giudice: «Il loro fidanzamento è stato ineccepibile dal punto di vista morale». Per i più che comprensivi componenti del Csm, infatti, «ciò che colpisce e stupisce, in questa dolorosa vicenda, è che l’episodio si staglia isolato ed estraneo nel lungo volgere di un’intere esistenza fatta di disciplina morale, studi severi, impegno professionale». Isolato ed estraneo. Per cui le spiegazioni di quel rapporto orale sono due: un raptus o una devianza sessuale. Si propende per la prima ipotesi, anche perché, prendendo a prestito quanto riferito dagli psichiatri, «l’episodio in esame non solo costituisce l’unico del genere ma esso, anzi, ponendosi in contrasto con le direttive abituali della personalità, è da riferirsi a quei fatti morbosi psichici» che iniziati tre anni prima «si trovano in piena produttività» tre anni dopo. Traducendo: la vecchia botta in testa, con un ritardo di oltre mille giorni, è stata fatale. «Ha svolto un ruolo di graduale incentivazione delle dinamiche conflittuali latenti nella personalità - osserva il Csm - fino all’organizzazione della sindrome nell’episodio de quo». Il giudice è diventato scemo in ritardo e solo per un po’, perché è subito tornato normale. «Proprio l’alta drammaticità delle conseguenze scatenatesi del fatto, unita alle ulteriori cure e al lungo distacco dai fattori contingenti e condizionanti - prosegue il Csm - hanno favorito il completo recupero della personalità nella norma, com’è testimoniato dai successivi 8 anni di rinnovata irreprensibilità». S’è trattato di un banale incidente di percorso. L’imputato può tornare a giudicare? Certo. Perché «trattasi di episodio morboso transitorio che ha compromesso per breve periodo la capacità di volere, senza lasciare tracce ulteriori sul complesso della personalità». Il giudice sporcaccione va assolto. Non è punibile, udite udite, perché ha agito «in stato di transeunte incapacità di volere al momento del fatto». Transeunte. Dopodiché è tornato sano come prima, ha ripreso servizio, e stando a quanto racconta l’ex radicale Mellini «è stato valutato positivamente per la promozione a consigliere di Cassazione conseguendo però tale qualifica con un ritardo di molti anni». Ciò ha comportato un cumulo di scatti d’anzianità sullo stipendio di consigliere d’appello. E per il «principio del trascinamento» il giudice si è ritrovato «a portarsi dietro, nella nuova qualifica, lo stipendio più elevato precedentemente goduto grazie a tali scatti e a essere quindi pagato più di tutti i suoi colleghi promossi in tempi normali.
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