«Mafia? No, congetture» Impresa riabilitata dal Tar

Il giudice riammette la ditta cacciata da Expo Doveva lavorare all'appalto delle Vie d'acqua

La lotta alla mafia non può tradursi in provvedimenti da «Stato di polizia». Così, con inconsueta asprezza di linguaggio, il Tar della Lombardia spazza via il provvedimento della Prefettura contro un'azienda impegnata nei lavori per l'Expo. La ditta era stata allontanata dai cantieri sulla base di una misura interdittiva firmata dal prefetto Francesco Paolo Tronca: ed era stata una interdizione pesante, perché la ditta era impegnata nei lavori per le Vie d'acqua, il progetto di cui appena pochi giorni fa il commissario unico Sala ha annunciato l'abbandono ma che è stato a lungo uno degli assi portanti dell'esposizione universale; contemporaneamente era stato bloccato l'appalto concesso dalla Provincia per un altro lavoro connesso a Expo, collegamento stradale tra Cascina Merlata e l'autostrada A4.

La sentenza del Tar, stesa dal giudice Oscar Marongiu, racconta bene la diversità d'approccio tra autorità di polizia e magistratura sul tema delle infiltrazioni mafiose: perché il Tar accusa la Prefettura di avere impiegato in modo inaccettabile i poteri straordinari che la legge le assegna per prevenire le commistioni tra criminalità organizzata e appalti pubblici. Al centro di tutto la Gimaco costruzioni srl, una azienda di Sondrio che si era aggiudicata i due lotti di lavori ma che nel dicembre 2014 la Prefettura ha estromesso con effetto immediato, sulla base di un rapporto che puntava il dito contro i suoi intrecci con e una azienda, la Sicilianavie e attraverso di essa con gli esponenti di una famiglia, gli Alloisio, indicati come «noti imprenditori coinvolti in procedimenti penali per associazioni di tipo mafioso e subappalto non autorizzato». Uno degli Alloisio secondo la Prefettura «attraverso i legami societari sopra richiamati, esercita un forte e incisivo controllo nei confronti della Gimaco, tale da far desumere un concreto ed effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa».

Ma il Tar è di avviso opposto. A gestire le aziende in rapporti con la Gimaco non erano gli inquisiti per mafia, ma dei loro parenti: e in uno Stato di diritto, scrivono i giudici, «il mero rapporto di parentela o di affinità non è di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione, in quanto non può ritenersi un vero e proprio automatismo tra un legame famigliare, sia pure tra stretti congiunti e il condizionamento dell'impresa». Ma l'argomento decisivo che ha portato il Tar a prendere la sua decisione è stata l'assenza di qualunque misura interdittiva antimafia nei confronti delle aziende siciliane indicate come longa manus del crimine organizzato: quindi i contatti tra la Gimaco e queste aziende «non possono di per sé assumere rilievo determinante, essendo evidentemente inverosimile che queste ultime possano stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni e la Gimaco debba ritenersi incapace a contrattare con le stesse».

Per non parlare dell'ultima accusa mossa alla Gimaco nel provvedimento della Prefettura, secondo cui avrebbe stretto rapporti con una azienda milanese in passato indicata come «collusa». Ma il Tar rileva come attualmente l'azienda sia in mano a un curatore nominato dal tribunale, e che gli accordi sono stati presi con quest'ultimo, difficilmente sospettabile di essere un emissario di Cosa Nostra.

Ed ecco la morale che traggono i giudici amministrativi dalla vicenda della Gimaco: le misure antimafia sono importanti «ma non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale».

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