Procedimento archiviato. A distanza di tre anni dalla scomparsa della piccola Kata, la bimba peruviana di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno 2023 quando è scomparsa dall’ex Hotel Astor di Firenze, all’epoca occupato da decine di famiglie straniere, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze ha disposto l’archiviazione del procedimento penale. Procedimento che riguardava gli unici due indagati per il presunto sequestro di persona della minore a scopo di estorsione, Argenis Abel Alvarez Vasquez e Marlon Edgar Chicllo Romero, rispettivamente lo zio materno e lo zio paterno di Kata.
Kata prima della scomparsa: la ricostruzione video minuto per minutoGli elementi raccolti
Il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, rilevando che gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti dei due.
Il gip rileva che le attività investigative svolte, pur numerose, non hanno consentito di ricostruire con sufficiente certezza le circostanze della sottrazione e dell’allontanamento della bambina, né di individuare elementi probatori specifici idonei ad attribuire agli indagati le condotte contestate.
Le diverse ipotesi investigative esaminate non hanno trovato riscontri sufficientemente solidi da sostenere l’accusa in giudizio.
Resta possibile la riapertura delle indagini
In un comunicato il presidente del tribunale di Firenze, Angelo Antonio Pezzuti spiega che “il provvedimento di archiviazione definisce pertanto il procedimento nella sua attuale configurazione probatoria, sulla base degli elementi disponibili, senza che sia ragionevolmente prevedibile, allo stato, una pronuncia di condanna” e che nel decreto “viene inoltre richiamato l’articolo 414 del codice di procedura penale, che consente la riapertura delle indagini su richiesta motivata del Pubblico Ministero, qualora emergano nuove esigenze investigative e sia ragionevolmente prevedibile l’individuazione di nuove fonti di prova, da sole o congiuntamente a quelle già acquisite, tali da poter giustificare l’esercizio dell’azione penale”, ma che “il richiamo alla possibilità di riaprire le indagini chiarisce la portata del provvedimento e non costituisce una valutazione anticipata sull’eventuale acquisizione di nuovi elementi”.
