Quattro strade per ottenere il «tricolore»

da Milano

La proposta del ministro dell’Interno Giuliano Amato in tema di cittadinanza stravolge le norme attualmente in vigore. In termini generali la legge n. 91 del 1992 fissa quattro criteri principali per l’acquisto della cittadinanza. Il primo criterio, reso esplicito nell’articolo 1 della legge, è lo «Ius sanguinis» o della discendenza: «È considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre italiani». Il secondo criterio adottato dalla legge è il cosiddetto «Ius solii» o criterio territoriale. Tale regola fa dipendere l’acquisto della cittadinanza alla nascita nel territorio dello Stato italiano, condizionando però l’efficacia all’esistenza di taluni presupposti. Il terzo criterio previsto è quello della «naturalizzazione», ovvero l’acquisto della cittadinanza grazie ad alcune fattispecie giuridiche. Il quarto criterio è quello dell’acquisto della cittadinanza per «beneficio di legge»: in sostanza la cittadinanza italiana viene concessa con decreto del presidente della Repubblica agli stranieri ed apolidi, in base a differenziati periodi di permanenza legale nel territorio italiano ed al rispetto di alcune norme generali.
Il criterio citato dal ministro riguarda lo «ius solii»: è italiano chi nasce in Italia. Tuttavia occorrono due condizioni ben precise. La prima è che entrambi i genitori siano apolidi od ignoti; la seconda è che il figlio non abbia la stessa cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato a cui essi appartengono poiché quello Stato non adotta il criterio della discendenza.
La cittadinanza si può poi acquisire a seguito di domanda: se il richiedente è discendente da cittadino italiano per nascita, svolgendo il servizio militare nelle forze armate italiane, assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero; risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età. Se il richiedente è nato sul territorio italiano, risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Se il richiedente si sposa con cittadino/a italiano/a, i requisiti sono: residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio; validità del matrimonio; assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge; assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
Per la naturalizzazione, invece, ci vogliono dieci anni di residenza legale; reddito sufficiente; assenza di precedenti penali.

Vi sono poi, per casi particolari previsti dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale: tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano; quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee; cinque anni per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.

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