«Ai fini del diritto a unequa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89, il giudice, nellaccertare la durata del procedimento di rilascio coattivo da finita locazione a uso di abitazione, onde verificarne la ragionevolezza, è tenuto a considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi o comunque normativi, ovvero di provvedimenti discrezionali dellautorità amministrativa di graduazione degli sfratti.
Tuttavia qualora si accerti che la durata del procedimento esecutivo, come conformato in base a quegli atti, sia in concreto non compatibile con il precetto (di cui alla legge n.89 del 2001 articolo 2) secondo cui il danno patrimoniale subito dal locatore non può essere individuato nella perdita, correlata alla temporanea indisponibilità dellimmobile locato a uso abitativo, dei vantaggi economici tratti dal suo valore locativo al canone di mercato rispetto alla minore misura del corrispettivo dovuto sino al rilascio dal conduttore. Ciò in quanto tale pregiudizio trova diretta causa nella violazione da parte del medesimo conduttore dellobbligo di restituzione del bene alla scadenza della locazione abitativa, sanzionata dallarticolo 1.
Sono gli importanti punti fermi messi dalla Cassazione in una sua sentenza (n.2250/07) che merita di essere segnalata per la sua chiarezza ed esaustività.
*presidente Confedilizia
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