SCHEDA / Cosa prevede il processo lungo

Il ddl sul "processo lungo", originariamente dedicato solo all’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo ha visto l’aggiunta di norme ulteriori di procedura penale. Ecco cosa prevede...

SCHEDA / Cosa prevede il processo lungo

Il ddl sul "processo lungo", originariamente dedicato solo all’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo, in corso d’opera a palazzo Madama, che oggi lo ha approvato e rinviato alla Camera, ha visto l’aggiunta di norme ulteriori di procedura penale. Vediamo quali sono...

E' previsto che il difensore dell’imputato "ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico". Il difensore ha facoltà di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a favore dell’imputato. Il giudice "provvede senza ritardo con ordinanza".

Tranne che per reati di mafia e terrorismo, inoltre, si stabilisce che non si considera più come prova la sentenza passata in giudicato di un altro procedimento.

Resta confermata la norma approvata alla Camera e che dà il titolo al ddl: quando deve essere irrogata la pena dell’ergastolo "non si fa luogo alla diminuzione di pena" prevista dal comma 2 dell’articolo 442 del Codice di procedura penale. Per reati di tale gravità, quindi, non si può ricorrere al rito abbreviato.

Prevista anche una

stretta ai benefici per i condannati all’ergastolo a seguito di reati come strage o sequestro di persona con morte del sequestrato: per poterne usufruire, i condannati all’ergastolo dovranno aver scontato almeno 26 anni.

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