Renato Farina, già giornalista iscritto allAlbo dei giornalisti della Lombardia, non poteva essere radiato, per aver collaborato con il Sismi, avendo nelle more del procedimento disciplinare rassegnato le dimissioni dallOrdine dei giornalisti. Lo ha affermato, con decisione irrevocabile, la Suprema Corte di Cassazione, terza sezione civile con sentenza depositata nei giorni scorsi.
La questione in diritto affrontata della Suprema Corte è molto semplice: poteva lOrdine dei giornalisti, essendo venuta meno liscrizione di Farina allAlbo, a seguito di dimissioni, delle quali il Consiglio dellOrdine aveva preso atto, esercitare lazione disciplinare nei confronti di un non iscritto? Orbene la Corte di Cassazione ha affermato che la cancellazione allAlbo, comporta il radicale venir meno del potere disciplinare. La legge che disciplina la professione di giornalista non prevede infatti una espressa disposizione che consenta il perdurare del potere disciplinare in capo al Consiglio dellOrdine, allorquando, come nel caso di Farina, pur essendo iniziato il procedimento disciplinare, liscritto abbia rassegnato le dimissioni e vi sia stata, conseguentemente, cancellazione dallAlbo professionale.
Siffatta regolamentazione non deve meravigliare, in quanto anche per i magistrati, in caso di dimissioni presentate nel corso di un procedimento disciplinare o di un procedimento per trasferimento dufficio, ove le dimissione siano state accettate, cessa il potere disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
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