Sentenza ineccepibile che non deve sorprendere

Renato Farina, già giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti della Lombardia, non poteva essere radiato, per aver collaborato con il Sismi, avendo nelle more del procedimento disciplinare rassegnato le dimissioni dall’Ordine dei giornalisti. Lo ha affermato, con decisione irrevocabile, la Suprema Corte di Cassazione, terza sezione civile con sentenza depositata nei giorni scorsi.
La questione in diritto affrontata della Suprema Corte è molto semplice: poteva l’Ordine dei giornalisti, essendo venuta meno l’iscrizione di Farina all’Albo, a seguito di dimissioni, delle quali il Consiglio dell’Ordine aveva preso atto, esercitare l’azione disciplinare nei confronti di un non iscritto? Orbene la Corte di Cassazione ha affermato che la cancellazione all’Albo, comporta il radicale venir meno del potere disciplinare. La legge che disciplina la professione di giornalista non prevede infatti una espressa disposizione che consenta il perdurare del potere disciplinare in capo al Consiglio dell’Ordine, allorquando, come nel caso di Farina, pur essendo iniziato il procedimento disciplinare, l’iscritto abbia rassegnato le dimissioni e vi sia stata, conseguentemente, cancellazione dall’Albo professionale.
Siffatta regolamentazione non deve meravigliare, in quanto anche per i magistrati, in caso di dimissioni presentate nel corso di un procedimento disciplinare o di un procedimento per trasferimento d’ufficio, ove le dimissione siano state accettate, cessa il potere disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

La sentenza della Suprema Corte ha quale logica conseguenza, che rimane insoluto e rimesso alla valutazione di ciascuno, in mancanza di una pronuncia giurisdizionale irrevocabile, il giudizio sulla condotta di Farina e quindi la valutazione se sia fatto talmente grave da comportare la radiazione dall’Albo dei giornalisti, l’aver collaborato con il Sismi.
*Avvocato

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