Severamente vietato gettare oggetti contro la «Capa», anche se ce l'ha (sempre) con te

Per la Cassazione il presunto «mobbing» nei confronti di un dipendente non può giustificare comportamenti violenti, quali il lancio di una confezione di succo di frutta (nonostante non sia andato a segno). Legittimo il licenziamento di un impiegato di un grande magazzino

Lanciare un oggetto contro il «Capo» non si può. Anche se è una «Capa», una dirigente donna che pare volerci mortificare a ogni costo, fino a farci perdere la testa in continue discussioni, fino a farci sentire le sue vittime predilette. Proprio non si può: non c'è «mobbing», o presunto tale, che tenga. Persino se il «lancio» è più che altro un gesto di stizza e dunque non va a buon fine (si fa per dire): ovvero se manca il bersaglio.
È legittimo il licenziamento di chi, sentendosi da tempo «mobbizzato», scaglia un oggetto contro il proprio superiore, anche senza colpirlo. Lo ha stabilito la sentenza con cui la Cassazione ha confermato il licenziamento disciplinare notificato ad un uomo, impiegato in un grande magazzino, che aveva, dopo un'accesa discussione, lanciato contro il proprio capo una confezione di succo di frutta.
La Corte d'appello di Torino aveva rigettato il ricorso dell'uomo contro la decisione del datore di lavoro, considerando provato che nel suo gesto ci fosse l'«intento» di colpire il suo superiore, una signora con funzioni di capo filiale, «almeno alle gambe» e che questo non fosse «una reazione stizzita ai richiami del superiore» ma fosse avvenuto al «culmine di un insistito botta e risposta».
La Suprema Corte (sezione lavoro, sentenza n.

18562) ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore licenziato, il quale affermava di essere stato esasperato per continui episodi di mobbing, ricordando che «valutazione della gravità delle infrazioni e della loro idoneità a integrare una giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, a meno che i giudizi formulati si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento espressi dalla giurisdizione di legittimità e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale, riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato».

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