Con il Tar punto e a capo

P unto e a capo sui cosiddetti punti di commercializzazione dopo la sentenza del Tar del Lazio che la scorsa settimana ha sospeso il Decreto Direttoriale del 25 giugno 2007 rendendo inefficaci le modifiche apportate da Aams al precedente Decreto Direttoriale del 21 marzo 2006. Il testo di riferimento torna quindi ad essere quest’ultimo in attesa dell’udienza di merito fissata il 5 marzo del prossimo anno. Sono venute a cadere le disposizioni che limitavano le attività di commercializzazione per impedire che si trasformassero in quelle forme di intermediazioni contestate dai concessionari e da Aams.
In pratica il dettato del Tar (contro il quale Aams ricorrerà d’urgenza al Consiglio di Stato) ha cancellato i provvedimenti che: 1) equiparavano l’intermediazione al gioco clandestino; 2) ribadivano l’effettuabilità delle scommesse solo dal titolare del contratto e non da terzi da lui incaricati; 3) non permettevano la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di 30 giorni dalla risoluzione o dal recesso del contratto; 4) prevedevano la stampa di promemoria per identificare i responsabili delle eventuali infrazioni; 5) impedivano la possibilità di dare vita a vere e proprie agenzie attraverso il paravento del self service; 6) vietavano sia la gestione delle scommesse per i clienti tramite la carta dell’esercente sia la riscossione diretta delle vincite presso i punti di commercializzazione; 7) cancellavano la commistione di interessi fra punti di commercializzazione e concessionari con la corresponsione di corrispettivi rapportati all’ammontare della raccolta o del profitto conseguiti dal titolare di sistema.
Alla luce delle disposizioni sul gioco in Italia, è paradossale dire che la sentenza del Tar ha modificato le condizioni di vendita e raccolta delle scommesse nei punti di commercializzazione. Nessuna legge lo prevede. «Su questo aspetto non ci sono dubbi. Se l’attività dei punti in questione si limita alla vendita dei conti di gioco e alla loro ricarica, è assolutamente legale. Ma sconfina nell’illegalità quando si trasforma in attività di intermediazione», afferma Maurizio Ughi, presidente di Snai SpA. Sulla stessa linea Francesco Ginestra, presidente di AssoSnai: «Mi auguro che il Tar respinga a marzo il ricorso contro il telematico, è nell'interesse di tutti gli operatori che il mercato sia disciplinato da regole certe. I punti di commercializzazione, quando operano come veri e propri negozi, stravolgono quelle regole e mettono a rischio la capacità restitutiva di quanti invece hanno strutturato la propria strategia commerciale sul Decreto Bersani».

Di parere opposto Fabrizio D’Aloja, presidente di Microgame: «È stata riconosciuta piena legittimità di operare a coloro che si organizzano con il principale obiettivo di fornire piena assistenza al cliente e di migliorare i servizi offerti».

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