Tarsu illegittima, Tursi condannato

Tarsu illegittima, Tursi condannato

Chiara Ennas

Il Comune sarà costretto a rimborsare gli artigiani, relativamente alla tassa sui rifiuti «indebitamente e illegittimamente» riscossa: potrebbe essere questa la conseguenza della clamorosa sentenza di ieri, emessa dalla commissione tributaria che ha annullato la cartella esattoriale Tarsu 2001 di un artigiano, il quale pertanto non solo non dovrà più pagare, ma verrà rimborsato delle spese sostenute. La sentenza pilota che riguarda altri commercianti e imprenditori (e potrebbe costare al Comune fino a 18 milioni di euro), è stata depositata nella segreteria della prima sezione della Commissione tributaria regionale. Il provvedimento ha ribaltato la precedente sentenza dell’ottobre 2003, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della cartella da parte di Metallica Artigiana Snc, dopo l’ordinanza sospensiva da parte del Tar. Metallica artigiana e il suo titolare Mauro Cinti avevano infatti deciso nel luglio 2003 di ricorrere contro il Comune di Genova e San Paolo riscossioni a causa di errori nel calcolo della Tarsu-Tassa amministrativa sui rifiuti solidi urbani, ma senza ottenere risultato. La ditta chiedeva che la cartella esattoriale per l’anno di imposta 2001 fosse dichiarata nulla, illegittima e priva di efficacia, nulle anche le somme richieste, che fosse sospesa l’esecuzione coattiva della cartella stessa e infine che ci fosse rimborso totale delle spese legali e di onorario. Per tutte e quattro le richieste il tribunale ha dato ragione a Metallica artigiana, difesa dall’avvocato Luigi Odino, il quale ha smontato le tesi della difesa del Comune, dimostrandone la non validità.
L’amministrazione comunale è stata smentita anche sul particolare, non indifferente, dei termini del ricorso (riportati fedelmente proprio sulla cartella esattoriale): infatti, queste cartelle sono contestabili entro 60 giorni dalla data di notifica. Il ricorso dopo la prima sentenza è stato riconosciuto perfettamente ammissibile, anche se il Comune sosteneva che si dovevano percorrere altre strade, e non l’impugnazione da parte del contribuente. In realtà, come fortemente sostenuto da Odino, non c’è nessun motivo perché non si possa accedere alla tutela giurisdizionale garantita anche dalla Costituzione. Inoltre non può essere accettata la tesi del Comune per la quale l’essenza della Tarsu comporta il fatto di doverla pagare, poiché non è un servizio che si possa sospendere e quindi il tassabile rimane tale. Effettivamente la natura di questa imposta è tale, ma deve anche essere quantificata anno per anno, e quindi non è possibile - «come invece sostiene il Comune in questi giorni» dice Odino - applicare ad un anno le tariffe degli anni immediatamente precedenti. Per tutti questi motivi la commissione ha annullato la cartella incriminata, dichiarata nulla la somma prevista e mal calcolata e inoltre ha sancito il rimborso delle spese sostenute da Metallica Artigiana per i due gradi di giudizio sostenuti.
«È una sentenza importante, dall’esito favorevole che molto probabilmente si ripeterà anche per le altre impugnazioni relative agli anni 2002-2005 uguali a questa, già depositate nella stessa sezione del tribunale regionale» afferma con calore l’avvocato Odino, che sottolinea ulteriormente come «a dispetto di ciò che dice il Comune, che afferma che non ci sarà alcun effetto dopo questa sentenza, se non nel caso considerato» i risultati ci saranno: il fatto che sia stato dichiarato non dovuto l’importo della Tarsu «vuol dire che questo è pari a zero», e che coloro che hanno impugnato, tutti appartenenti al mondo dell’artigianato e della piccola-media impresa, avranno diritto al rimborso anche degli interessi.

Gli altri, che invece avevano deciso di non percorrere la strada del ricorso, anch’essi appartenenti alla stessa categoria, otterranno lo sgravio della somma versata dall’importo del prossimo anno, perché «ogni volta che il Tar dichiara nulla una cartella esattoriale, il Comune non può più emettere cartelle di pagamento». Infine l’avvocato prevede con grande ottimismo che quelle tariffe 2002-2004, già impugnate, possano ottenere sentenza già entro la fine dell’anno, mentre per le altre occorrerà ancora aspettare.

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