Troppe segnalazioni di molestie: «I presidi non denuncino i sospiri»

Il dubbio non basta. E non basta nemmeno se è un dubbio odioso, se il timore è che un insegnate abbia abusato di uno studente e l’abbia fatto tra le mura della scuola. Per questo, un preside non non è obbligato a presentare una denuncia all’autorità giudiziaria sulla base del «semplice sospetto» una molestia sia avvenuta. Deve averne le prove. Per questo Fausto Caielli, direttore in un istituto di Quarto Oggiaro, è stato assolto in Appello, dopo essere stato condannato in primo grado a 5 anni e mezzo di reclusione, e proprio per non aver segnalato alla Procura uno dei suoi professori. Ci vuole cautela, spiegano i giudici, e c’è un motivo. Bisogna «evitare il proliferare di denunce basate su meri sospetti, che finirebbe col frustrare lo stesso interesse tutelato dalla norma incriminatrice».
Nelle motivazioni di assoluzione, la prima Corte d’appello ribalta la prospettiva dell’ex pm Marco Ghezzi (ora in pensione), che - chiedendo la condanna a 8 anni di Caielli - equiparava un preside a un pubblico ufficiale, e come tale investito del «dovere di denunciare» quando raccoglie sospetti sulla presunta pedofilia di un insegnante. per il magistrato «la valutazione non spetta al preside, ma all’autorità giudiziaria», ma «spesso i presidi pretendono di fare indagini». Un comportamento che «inquina le prove», ma quantomeno «interrompe l’azione». Nel caso di Caielli, sosteneva la Procura, «non si è fatto nulla».
Opposto il ragionamento dei giudici di secondo grado che pure hanno condannato a 11 anni per pedofilia l’insegnante della quarta elementare. L’omessa denuncia, scrivono le toghe, «si verifica solo in quanto il pubblico ufficiale non sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre qualora abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l’aventuale commissione del reato, ma non è tenuto a presentare la denuncia». Di qui la «necessità di evitare il proliferare di denunce basate su meri sospetti, che finirebbe col frustrare lo stesso interesse tutelato dalla norma incriminatrice». Quanto al caso specifico, la Corte sostiene che «parrebbe logicamente incongruo da una parte chiedere a Caielli di denunciare meccanicamente all’autorità giudiziaria notizie di fatti costituenti reato, senza svolgere controlli di sorta e dall’altra, nel contempo, di emettere in relazione a quegli stessi fatti provvedimenti cautelari sospensivi (a carico dell’insegnante sospettato, ndr), postulanti un minimo di inchiesta».
I giudici, infine, spiegano di essersi allontanati dall’interpretazione data dal collegio di primo grado alle stesse testimonianze, secondo cui Caielli aveva denunciato in ritardo il maestro con la scusa di pretendere dichiarazioni scritte dai genitori dei bimbi molestati, per non infangare la reputazione della scuola.

«Non convince la tesi del Tribunale sul movente che avrebbe ispirato la sua condotta - scrivono -: la Corte osserva che se il fine era di mettere tutto a tacere per salvare il buon nome della scuola che dirigeva, reclamare uno scritto o invitare alla diretta denuncia dei fatti alla polizia significava andare in direzione opposta, significava pubblicizzare quei fatti, veri o men che fossero».

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