Scorrendo la sentenza con cui si condanna Fininvest a versare alla Cir di De Benedetti la somma di oltre 750 milioni di euro, non si può evitare di manifestare lo sconcerto dovuto ad alcune serie perplessità.
La prima: la sentenza non resiste, in sue diverse ed assai consistenti parti, alla tentazione di ripercorrere la vicenda del processo penale: e fin qui, nessun problema. Tuttavia, essa non resiste neppure alla tentazione di correggerne gli esiti, giungendo ad affermare senza alcuna esitazione che Berlusconi è corresponsabile del reato di corruzione del giudice Metta (componente del collegio che diede ragione a Fininvest in sede civile).
La cosa davvero singolare (e da raccomandare agli studenti affinché si guardino dal cadere nel medesimo errore) è che se nessun giudice penale, investito della questione, aveva potuto in precedenza dichiarare la colpevolezza di Berlusconi, ebbene il dottor Mesiano, in sede puramente civile, non solo lo fa, ma ne trae conseguenze che gli paiono opportune: ciò facendo, il giudice civile si sostituisce al giudice penale, invadendone il ruolo e le specifiche competenze.
La sentenza in tal modo sembra più una sorta di quarto grado rispetto a quelle penali già emesse e definitive, che una semplice sentenza civile: naturalmente, un quarto grado in cui il condannato (Berlusconi) non è stato neppure citato e non ha potuto neppure difendersi.
Né si dica che il ragionamento «presuntivo», invocato dalla sentenza come via percorribile per dichiarare quella colpevolezza è sempre lecito: non lo è affatto allorché il risultato a cui conduce, come in questo caso, esorbita completamente dalle competenze e dai mezzi di accertamento propri del giudice civile.
La seconda perplessità: d’accordo che da alcuni anni la giurisprudenza afferma la risarcibilità del danno da perdita di «opportunità», ma è chiaro che tali opportunità debbono essere almeno potenziali e non mai impossibili. Esempio: se lamento che, nonostante ne avessi i titoli, sono stato escluso da un pubblico concorso, perdendo l’opportunità di parteciparvi, giustamente otterrò il risarcimento, visto che, se vi avessi partecipato, avrei potuto anche vincerlo (oltre che perderlo).
In questo caso, invece, la mancanza di imparzialità del giudice Metta (in quanto condannato per corruzione), non incideva in alcun modo sulla sentenza della Corte d’appello che riconobbe le ragioni di Fininvest, dal momento che ripetutamente gli altri due magistrati che componevano il collegio, ascoltati nel processo penale, ebbero ad affermare che, indipendentemente dalla opinione del collega Metta, essi avrebbero egualmente deciso come decisero, cioè dando ragione a Fininvest e torto alla Cir.
Non vi è perciò spazio per parlare di perdita di opportunità, per il semplice motivo che qui di opportunità diverse dalla realtà di quella sentenza non ce ne sono mai state, anche se l’odierna decisione tenta anche qui (senza riuscirvi) di sostituirsi alle sentenze penali.
Terza perplessità: se chiedo al Tribunale un risarcimento di cento euro per esser stato danneggiato dal mio vicino di casa per immissione di rumori molesti, il giudice giustamente nominerà un consulente d’ufficio allo scopo di accertare con precisione e cognizione tecnica l’entità effettiva del danno alla quale commisurare quella del risarcimento.
Qui, invece, il giudice ha pensato bene di fare tutto da solo, evidentemente contando su una particolare perizia di carattere finanziario, economico, contabile, ragionieristico oltre che giuridico.
Beato lui! Questo giudice ne sa assai più dei suoi colleghi penali e civili che a decine hanno giudicato sulle stesse vicende ed assai di più di ogni consulente tecnico capace di valutare la giusta entità dell’eventuale risarcimento.
Peccato però che la giustizia, come Sofocle diceva facesse dal campo dei vincitori, se ne fugga lontana: sperando che la Corte d’appello la ritrovi.
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