Mutuo cointestato per acquistare un immobile e separazione: come sono tenuti a comportarsi due ex coniugi? Le varie situazioni che possono venirsi a figurare sono state analizzate dall'avvocato Ada Barbera, intervistata dal portale Idealista.it.
Separazione consensuale
Nell'accordo consensuale di separazione è possibile disciplinare anche la spinosa questione della comproprietà della casa di cui i due oramai ex coniugi stanno ancora versando il mutuo. "Una delle soluzioni percorribili in sede di separazione è quella per cui un solo coniuge continua a pagare la propria quota parte di rata", spiega il legale. Uno dei due ex coniugi può comunque scegliere di accollarsi l'intera rata, andando poi a detrarre l'importo all'eventuale assegno di mantenimento riconosciuto all'altro coniuge: ovviamente una soluzione del genere deve essere dichiarata nell'accordo consensuale di separazione.
Per legge, a prescindere dal regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio (ovvero comunione o separazione dei beni) la rata del mutuo cointestato continua a gravare su entrambi i diretti interessati. "Anche in caso di separazione consensuale e di accordo in tema di pagamento delle rate, il coniuge non 'esce' dal contratto di mutuo di cui è parte obbligata", spiega l'avvocato. Ciò significa che la banca risulta estranea ad ogni scelta legale effettuata dai coniugi in fase di separazione, che ha effetto solo tra di loro: in caso di inadempimento di uno dei due cointestatari, quindi, l'istituto di credito "potrebbe agire anche nei confronti dell’altro coniuge assegnatario, in quanto pur sempre cointestatario del mutuo a suo tempo stipulato".
Cessione della quota
Un'altra via percorribile, in fase di separazione consensuale, è quella che prevede la cessione della propria quota di proprietà all'altro ex coniuge, il quale diviene così a tutti gli effetti il proprietario unico dell'abitazione nonché il solo titolare del contratto di mutuo. In questo caso, tuttavia, deve essere l'istituto di credito che ha anticipato la cifra del mutuo a dare il proprio assenso alla scelta dei coniugi. "Dal punto di vista della banca, infatti, una proposta del genere si traduce nell’obbligo di valutare se il coniuge residuo ha un merito di credito tale da poter offrire garanzie circa l’adempimento delle rate residue di mutuo", spiega l'avvocato Barbera.
In caso di mancato assenso, permangono le condizioni contrattuali iniziali previste dal mutuo cointestato. Se la banca dovesse accettare, invece, sarebbe possibile procedere alla cessione della quota di proprietà dell'immobile in sede di separazione, senza, peraltro, dover affrontare le dispendiose formalità tipiche della compravendita tramite notaio. "Occorre fare attenzione", precisa il legale. E ancora: "L’intervento del notaio può essere evitato solo laddove in sede di separazione consensuale si riesca a inserire nel relativo accordo una clausola completa di tutti i dati catastali dell’immobile. In quel caso sarà sufficiente l’intervento del giudice dell’omologa delle condizioni di separazione".
Figli minorenni
Nel caso in cui dal matrimonio siano nati dei figli che risultino minorenni al momento della separazione, il giudice interviene per valutare che la scelta dei due ex coniugi sia conforme alle necessitò della prole. I genitori potrebbero decidere in sede di separazione di vendere l'immobile per estinguere il mutuo. "Tuttavia, un simile percorso comporta la perdita della casa che potrebbe creare notevoli disagi specie ai figli minori", dichiara l'avvocato Barbera. "Per tale ragione, il giudice potrebbe non omologare l’accordo di separazione, invitando le parti a trovare altre soluzioni". In genere, infatti, il giudice tende ad assegnare l'abitazione al coniuge affidatario, in modo che non ci siano eccessivi stravolgimenti nella vita dei figli.
Separazione non consensuale
In caso di non accordo, invece, i coniugi "dovranno rivolgersi ad altro giudice, diverso da quello della separazione personale". A quest'ultimo spetterà il compito di dividere il patrimonio in comune.
Accordi prematrimoniali
In Italia, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, non esiste la specifica categoria contrattuale dell'accordo prematrimoniale. Pur essendo riconosciuta ai coniugi una autonoma capacità negoziale anche in materia patrimoniale, al momento della separazione, per quanto concerne eventuali accordi precedenti il matrimonio ci sono dei paletti.
"Il contratto stipulato tra le parti non può regolamentare in anticipo aspetti quali, ad esempio, il mantenimento dei figli o del coniuge, la cui tutela deve essere garantita per legge attraverso il necessario vaglio del giudice", spiega l'avvocato Barbera. Eventuali altre clausole di carattere economico, invece, sono lecite e possibili.
In genere, tali accordi si possono siglare con un atto pubblico redatto dal notaio, "il quale garantirebbe non solo la provenienza delle dichiarazioni e l’identità di chi le sottoscrive, ma anche che le stesse siano state espresse in totale libertà e piena consapevolezza", conclude il legale.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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