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Camper, amaca e bucato. Ma il giudice cancella le multe alla famiglia rom: “È il loro stile di vita”

Per il giudice di pace si trattava di una semplice sosta, non di campeggio. Il Comune annuncia battaglia: "Senza regole chiare e uguali per tutti torniamo all’arbitrio delle vecchie ordinanze"

Camper, amaca e bucato. Ma il giudice cancella le multe alla famiglia rom: “È il loro stile di vita”

Due multe cancellate e un nuovo fronte giudiziario aperto tra il Comune di Ravenna e una famiglia rom. Al centro della vicenda c’è un camper parcheggiato nel piazzale Ravaioli, a Classe, davanti alla basilica di Sant’Apollinare. Attorno al mezzo c’erano un’amaca e alcuni giochi per bambini. Sul parabrezza era stato steso un telo ad asciugare. Elementi che, secondo la polizia locale, dimostravano lo svolgimento di un’attività di campeggio. Non per il giudice di pace Anna Maria Venturelli, che ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia e annullato entrambi i verbali, rispettivamente da 114 e 164 euro. Nella sentenza si afferma infatti che “non è configurabile la condotta di campeggio ma quella di semplice sosta”.

I fatti risalgono alla sera del 30 luglio 2021. La proprietaria del camper - una donna di 33 anni - era stata sanzionata perché, secondo il rapporto degli agenti, aveva svolto “un’attività assimilabile a campeggio al di fuori degli spazi appositamente autorizzati”. Una condotta che, sempre secondo la polizia locale, “impediva l’accessibilità e la fruizione dell’area pubblica da parte della comunità”. Nel piazzale si trovavano anche altri tre o quattro camper. Un agente, riporta Il Resto del Carlino, ha spiegato che quei gruppi erano soliti fermarsi per alcune ore in una piazza per poi trasferirsi in un’altra zona della città. Una circostanza diventata decisiva per l’annullamento delle sanzioni.

Secondo il giudice, infatti, dal momento che “tale tipologia di campeggiatori staziona solo poche ore in ogni area spostandoli poi in altre aree della città, è evidente come non si possa parlare di campeggio”. Le ingiunzioni sono state quindi annullate, mentre le spese di giudizio sono state compensate. A presentare il ricorso è stato l’avvocato Andrea Maestri – ex parlamentare di Possibile – che ha già annunciato di avere in corso altri procedimenti riguardanti verbali elevati nel giugno dello stesso anno e ora sottoposti a un altro giudice di pace.

Nel ricorso, il legale aveva evidenziato “come la signora - persona regolarmente soggiornante in Italia e di etnia rom - legittimamente abitasse in un camper assieme al marito e ai figli”. I bambini, inoltre, frequentano le scuole della città. Per questa ragione la famiglia “fosse costretta a trovare provvisoriamente parcheggio nelle diverse aree della città”. Secondo Maestri, la donna e i suoi familiari si erano limitati a sostare, “senza svolgere alcun tipo di campeggio il cui solo termine è stato bollato come “offensivo e stigmatizzante”. Il camper e gli oggetti sistemati nelle sue immediate vicinanze non avrebbero ostacolato il passaggio né impedito agli altri cittadini di utilizzare il piazzale. Tutto ciò “senza sottrarre affatto l’area pubblica al libero uso della comunità”.

La difesa aveva inoltre sollevato una questione più ampia, sostenendo che dietro l’applicazione del regolamento comunale vi fosse il tentativo di colpire una precisa modalità di vita: “Qui, con ogni evidenza, si vuole punire e allontanare dagli occhi della ’comunità’ uno stile di vita, quello della popolazione rom, ricorrendo a scorciatoie giuridiche”. Nel mirino del legale è finita anche la formulazione del regolamento di polizia urbana. Una norma dalla quale emergerebbe “non la fotografia di una famiglia di turisti inglesi in visita a Ravenna col proprio camper ma sembra obbiettivamente la fotografia dello stereotipo della famiglia rom”. Il riferimento è in particolare al passaggio che considera indicativi dell’occupazione dell’area pubblica il “posizionamento di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili”. Resta poi, secondo la difesa, un problema di carattere pratico: “chi può stabilire se la durata di una sosta in un parcheggio privo di parchimetro sia prolungata?”.

Di segno opposto la memoria presentata dall’amministrazione comunale, che aveva chiesto il “rigetto integrale del ricorso”. Per Palazzo Merlato, le due sanzioni rappresentavano una “legittima applicazione del regolamento di polizia urbana”. Il punto, secondo il Comune, non era la presenza del mezzo nel parcheggio: “Non si sanziona il semplice parcheggio del camper ma lo stazionamento prolungato con utilizzo del veicolo come dimora”. Una situazione che si sarebbe tradotta in una “occupazione di fatto dello spazio pubblico” e in una “alterazione della destinazione ordinaria dell’area”. Per l’amministrazione, dunque, “la distinzione tra parcheggio e campeggio non è nominalistica”, ma “attiene all’uso del bene pubblico”. Il Comune aveva respinto anche le contestazioni relative a una possibile discriminazione. “le deduzioni che evocano profili di discriminazione etnica” sarebbero estranee al contenuto degli atti, dal momento che i verbali “non contengono alcun riferimento a persona, etnia o condizioni sociali”

La decisione del giudice di pace non ha chiuso la partita. L’amministrazione ha già annunciato l’intenzione di impugnare la sentenza. A ribadire la posizione di Palazzo Merlato è stato il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani. "Prendo atto della sentenza del giudice di pace e la rispetto" ma "non posso non ribadire il dovere istituzionale di tutelare il Regolamento di polizia urbana. Il caso di Classe lo spiega con chiarezza: amaca, giochi a terra, bucato steso sono gli stessi elementi che le vecchie ordinanze ’anti-sosta prolungata’ sanzionavano in modo disomogeneo, da Comune a Comune. Proprio per superare quell’arbitrio è stato introdotto il Regolamento e dà oggi una regola unica e chiara: si distingue la sosta dal campeggio e dall’occupazione in base all’uso del bene pubblico, non all’etnia o al veicolo".

Il vicesindaco ha escluso che l’azione della polizia locale sia stata indirizzata contro una determinata comunità: "Non si tratta di avercela con una categoria piuttosto che un’altra". Fusignani ha contestato soprattutto il riferimento giuridico utilizzato nella decisione: "Il giudice - riporta Il Resto del Carlino - ha preso a parametro una sentenza del tribunale basata su una multa elevata quando era in vigore solo l’ordinanza 1450/2002, non il Regolamento di polizia urbana". Nella sentenza viene richiamato il comma 2 dell’articolo 185 del Codice della strada, indicato come "unica disposizione normativa in grado di riempire di significato la nozione di campeggio". Un’impostazione che, secondo il vicesindaco, non terrebbe conto delle differenti finalità perseguite dalle norme comunali.

La frase, ha proseguito Fusignani, "aveva senso con quella sola ordinanza, che non forniva alcuna definizione diversa ed è ora abrogata. La nozione del Codice della strada, scritta prima della riforma costituzionale del 2001, tutela la sicurezza stradale: garantisce al conducente del camper di potersi fermare a riposare in pari condizioni agli altri automobilisti. Il Regolamento di polizia urbana tutela beni diversi, di competenza comunale: pianificazione urbanistica, turismo, igiene ambientale, decoro urbano. C’è poi una questione più generale: oltre al decoro e alla salvaguardia ambientale, va tutelata la parità di trattamento fra tutti i cittadini, residenti o turisti che siano. E va rispettato anche il diritto di impresa di chi offre servizi di accoglienza per camper".

Palazzo Merlato valuterà quale strada seguire. Sul tavolo viene lasciata persino l’ipotesi di sollevare una questione di costituzionalità, anche se al momento non è considerata la soluzione più probabile. Fusignani ha affermato che "se necessario, e ritengo di no perché le due norme possono convivere, valuteremo l’opportunità di porre la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 185 del Codice della strada. In ogni caso valuteremo più concretamente i passi successivi". La linea politica, comunque, non cambia: "Senza regole chiare e uguali per tutti torniamo all’arbitrio delle vecchie ordinanze".

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero, chiedendo alla Regione di mettere sul tavolo delle regole chiare contro il campeggio abusivo. "I regolamenti comunali rischiano di essere vulnerabili a eccezioni di natura formale, o perfino ideologica, se non blindati da un coordinamento legislativo superiore come quello regionale”, l'analisi dell'esponente di FdI, che ha poi sottolineato: "Ricorsi di questo tipo - riporta corriereromagna - rischiano di vanificare lo sforzo operativo e di controllo” della Polizia locale, “impattando negativamente sulle legittime aspettative di sicurezza urbana e di decoro manifestate dai cittadini”.

"C'è l’assoluta necessità di garantire che le aree di parcheggio pubblico e i piazzali non vengano snaturati e utilizzati, di fatto, come aree di sosta di lungo periodo o insediamenti impropri”, ha concluso Ferrero, chiedendo alla regione di “prevedere specifiche linee guida, a supporto degli enti locali, per definire, in modo chiaro e inattaccabile, i confini sanzionabili tra la legittima sosta veicolare e lo stazionamento abusivo di lungo periodo a fini abitativi”.

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