La giustizia che dimentica le vittime dei reati

Quando arriva la notizia, e sempre arriva, che le carceri straboccano di detenuti, il riflesso condizionato della politica non è quello di costruire nuovi penitenziari; ma di ricorrere all’indulto.
Quando il giornalista di turno intervista i familiari di una persona sequestrata e appena liberata, oppure al contrario uccisa, l’immancabile domanda è se essi «abbiano perdonato» gli autori del delitto. Quando, infine, s’affrontano i grandi e drammatici gialli del nostro tempo, ossia crimini della più varia natura, raramente accade che queste vicende acquistino il nome della vittima, per essere sinteticamente indicate e pubblicamente dibattute. Non esiste, per intenderci, un «caso Samuele»; esiste il «caso Cogne». Si indaga o si riflette sul «caso di Erika e Omar»; non sul «fratellino» di lei, Gianluca, o sulla mamma Susy, vittime i cui nomi nessuno ricorda. Del resto, quante volte il «caso Calabresi» s’è trasformato in un «caso Sofri»? Si adotta il toponimo del delitto o il nome dell’imputato, anziché quello della vittima considerata, vista come un aspetto non centrale del giudizio. Una parte in causa, ma irrilevante. A tal punto irrilevante, che può accadere che di un condannato con sentenza definitiva, per anni si continui a chiedere: «E se fosse innocente?». Poco male, se però tale encomiabile principio si applicasse anche nell’ipotesi opposta, cioè se a proposito di persone assolte per delitti di sangue, qualcuno alla fine domandasse, e per anni: «E se fosse colpevole?».
La «sete di verità» non contempla la par condicio neppure dopo che tale verità è stata accertata in pubblico dibattimento con tre gradi di giudizio: il pregiudizio è sempre a favore dell’innocenza e mai della colpa, quasi che il male e la responsabilità di chi lo procura non appartenessero a questo mondo di anime solo candide. E allora non ci si prende neanche cura di ricordare il nome della vittima del reato come invece succede, quasi sempre, negli Stati Uniti. O in quei Paesi per i quali l’attenzione verso la vittima del reato viene moralmente, e dunque lessicalmente percepita almeno sullo stesso piano di quella da rivolgere all’imputato. Altrove l’interesse a «fare giustizia» è avvertito anche come il modo più equo possibile per risarcire, con quel poco che può risarcire la legge degli uomini, un torto gravissimo e spesso inconsolabile per chi l’ha subìto, o per chi è rimasto da solo a piangerlo.
Da nessun’altra parte, del resto, potrebbe accadere che un deputato della Repubblica dia dell’assassino a un assassinato: di una vittima persino la memoria si può calpestare.
La realtà è che le vittime non suscitano alcuna tutela legislativa. Da almeno trent’anni è tutta una corsa a rafforzare le garanzie per l’imputato, non il rigore della condanna con cui mandarlo in galera, se riconosciuto colpevole. Superate le ventiquattr’ore di lacrime e d’indignazione per l’ennesimo crimine che resterà, nella sostanza, impunito, tutto l’impegno di chi legifera si concentrerà sul presunto innocente, non sulla vittima certa. Come se fosse compito dei familiari, dei preti o degli assistenti sociali, anziché prima di tutto del Parlamento, assicurare non la certezza della pena, ma la pena. La pena severa per chi sbaglia, e la pena, compassionevole, per chi resta.
f.

guiglia@tiscali.it

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