Intercettazioni, un «grande fratello»

Alfredo Biondi

Il «grande fratello» dissipa il patrimonio della giustizia.
Le spese immani per le intercettazioni telefoniche e ambientali, il dispendio di mezzi e l'intrusione violatrice dell'articolo 15 della Costituzione che garantisce la segretezza della vita privata, ha trovato nel codice di procedura penale il rigore di norme che, dispiace dirlo, sono sistematicamente eluse con questo o quel marchingegno più o meno giuridico con la contestazione quasi obbligatoria del reato associativo (articolo 416 codice penale) che sostituisce quello ordinario del concorso di persone nel reato (articolo 110 codice penale).
Tutto questo ha trasformato e umiliato la vita di molti cittadini, specie di quelli che possono essere collegati, magari per caso, per parentela o anche per semplice amicizia o conoscenza, in conversazioni compromettenti con soggetti di cui ignorano intenzioni, azioni e responsabilità.
In una democrazia libera, una giustizia che ha fatto di un mezzo eccezionale d'indagine il sostituto della prova, costituisce una ferita all'ordinamento nazionale e a quello europeo.
Ferita che richiede misure che garantiscano i diritti dell'uomo (come ha sentenziato la Corte Europea dei diritti dell'uomo sezione IV del 29 marzo 2005, in guida al Diritto dossier n 4), (luglio-agosto 2005, pag. 86).
Partendo dalla premessa, l'Alta Corte, ha sentenziato che «la qualità di magistrato, ossia chi ordina e proroga le intercettazioni, non implica ipso facto, la legittimità delle intercettazioni e la loro conformità all'articolo 8 della convenzione».
La Corte ha concluso la sentenza affermando che «l'utilizzo d'intercettazioni telefoniche e/o ambientali, ordinate nel contesto di un procedimento penale diverso da quello relativo all'interessato, lo priva, perché estraneo a tale procedimento, della possibilità sia di effettuare un controllo sia sulla regolarità delle acquisizioni e sulla correttezza delle trascrizioni delle registrazioni e perciò di contestarle: l'assenza di controllo efficace - conclude la Corte - viola l'artico 8 della convenzione.
Stupisce che, mentre si applicano il mandato di cattura europeo e le misure, atte a prevenire la grande illegalità, molte Procure origlino le conversazioni dei cittadini, anche quelle di chi è estraneo alla realtà processuale, nella quale lo strumento di intercettazione, più o meno opportunamente, si colloca.
Il ministro della Giustizia più volte ha rilevato e denunciato l'entità delle spese che gravano con cifre astronomiche, in euro, sul bilancio della giustizia.
Bilancio appesantito proprio da quest'inflazione di utilizzo di uno strumento che per sua natura dovrebbe costituire un'eccezione alla regola costituzionale dell'articolo 15 sulla privacy, scudo protettivo per la libertà dei cittadini.


Non sarebbe male se i capi degli uffici delle Procure della Repubblica si avvalessero delle loro funzioni e delle loro facoltà senza aspettare che l'onda di piena travolga il cittadino che poi è il destinatario attivo e passivo delle norme di legge e non la loro vittima.

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