Elezioni Regionali

Riconteggi, ricorso e Tar: ecco come può essere ribaltato il voto in Sardegna

In Sardegna lo spoglio è ancora in corso dopo una settimana dalla chiusura dei seggi: le dinamiche per richiedere un ricalcolo delle preferenze sono normate dal Titolo VI del codice del processo amministrativo

Riconteggi, ricorso e Tar: ecco come può essere ribaltato il voto in Sardegna

Il centrodestra, per il momento, non ha chiesto il riconteggio dei voti - e con ogni probabilità non lo richiederà - ma comunque può tornare a sperare in Sardegna: è infatti proprio delle ultime ore la notizia secondo la quale il divario tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu si è sensibilmente ridotto rispetto ai 2.700 voti di differenza che erano stati certificati martedì mattina, ovvero quando erano state scrutinate 1.827 sezioni scrutinate su 1.844. Da quel momento in poi i risultati dei seggi mancanti sono passati all'esame degli uffici circoscrizionali dei tribunali e qua, stando ad alcuni rumors, il margine tra i due candidati presidente si sarebbe attestato sulle 1.600 preferenze, come poi confermato anche da Giuseppe Conte. Se però di dovesse ulteriormente scendere sotto quota mille, a questo punto nulla più esclude che ci si possa muovere diversamente su una richiesta di riconteggio complessivo dei voti. Ma come funziona esattamente in Italia questo ricalcolo? E chi può fare tecnicamente ricorso da questo punto di vista?

Chi può chiedere il riconteggio dei voti

In Italia, il contenzioso elettorale riguardante gli organi elettivi dei Comuni, delle Province, delle Regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è affidato alla giurisdizione amministrativa. La materia è disciplinata dal Titolo VI del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), che ha superato, in via esclusiva, anche alcune precedenti attribuzioni del giudice ordinario che operavano fino al 2010 (sia pure con la presenza del pubblico ministero). Venendo nello specifico nell'ambito locale, non sono ammessi ricorsi esplorativi del tutto generici o ipotetici e la possibilità di presentare motivi aggiunti alla luce delle risultanze istruttorie è molto limitata. Infatti, sono ammissibili soltanto i motivi aggiunti che costituiscono il naturale svolgimento di censure tempestivamente proposte.

Contro gli atti del procedimento successivi alla convocazione dei comizi elettorali è ammesso il ricorso dopo la conclusione dello stesso procedimento unitamente alla impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti. Il ricorso può essere proposto da qualsiasi candidato o da qualsiasi elettore dell'Ente locale della cui elezione si tratta e deve essere indirizzato al TAR nella cui circoscrizione abbia sede il predetto Ente territoriale entro il termine di trenta giorni dall'ufficialità dei nuovi eletti. Tutti coloro che presentano il ricorso in materia elettorale (cittadini elettori o candidati non eletti) sono obbligati a fornire la prova della propria legittimazione attiva all'impugnazione nel termine perentorio di dieci giorni: un lasso temporale che quindi decorre dal momento in cui il destinatario riceve la notificazione dell'atto e non già dal momento successivo dell'avviso del perfezionamento della notifica attraverso il servizio postale.

Costituzione in giudizio delle parti

Nel giudizio di primo grado il TAR competente si deve individuare sulla base del luogo dove sono state svolte le elezioni oggetto di contestazione. Nel giudizio di appello è competente il Consiglio di Stato. Nei giudizi elettorali di primo grado non è necessaria la presenza dell'avvocato. Di contro, per il processo di appello, è sempre necessaria l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Pertanto, nelle controversie elettorali, il ricorso in appello, se proposto personalmente dalla parte senza l'assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, va dichiarato inammissibile. La costituzione in giudizio dei controinteressati e dell'Amministrazione resistente deve avvenire entro quindici giorni dalla notifica del ricorso. Entro il predetto termine possono essere depositate memorie difensive e controdeduzioni scritte.

È ammessa la costituzione in giudizio fino all'udienza di discussione, ma con il limite di potere svolgere soltanto difese orali. L'unica parte pubblica necessaria è l'Ente locale che si appropria del risultato elettorale e sul quale si potrebbero riversare gli effetti giuridici derivanti da un eventuale annullamento o dalla conferma della proclamazione degli eletti. Una volta fissata l'udienza di discussione della causa da parte del presidente del collegio giudicante mediante un proprio decreto, si passa direttamente alla fase istruttoria (considerata la rapidità di questa particolare tipologia di cause, è infatti pressoché assente un giudizio cautelare). A garanzia della genuinità del voto popolare, qualora nell'atto di ricorso siano allegati vizi di legittimità delle operazioni elettorali (afferenti al voto, allo scrutinio o ad altre fasi del procedimento incidenti sul risultato) suscettibili di gettare incertezza sulla correttezza dell'esito, il giudice amministrativo deve accertarli con l'uso dei poteri istruttori di cui dispone.

Effetti della sentenza di annullamento

All'esito dell'udienza, il collegio giudicante, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza che viene pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. La sentenza viene immediatamente trasmessa a cura della segreteria del TAR al sindaco, alla giunta provinciale o regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale e anche al prefetto a seconda dell'Ente al quale si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia e la regione provvedono, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni consecutivi del dispositivo nell'albo o bollettino ufficiale a mezzo del segretario comunale o provinciale che ne risulta diretto responsabile.

Che cosa succede se il giudice amministrativo di primo grado accoglie il ricorso? Esercitando la giurisdizione di merito, il giudice provvede a correggere il risultato delle elezioni e a sostituire ai candidati illegittimamente proclamati eletti coloro che abbiano l'effettivo diritto ad esserlo. Di fatti, la sentenza non è meramente cassatoria, come nel caso di giudizio impugnatorio, ma ha natura provvedimentale. Il giudice, infatti, non si limita a proclamare la nullità parziale o totale del procedimento elettorale, ma assume anche tutte le misure del caso, sostituendosi in toto agli organi che avevano illegittimamente proclamato gli eletti. Qualora le irregolarità travolgessero invece tutto il procedimento elettorale, la sentenza disporrà la ripetizione del voto in una singola sezione o addirittura l'annullamento di tutta la consultazione elettorale.

L'invalidità, in tal caso, risulterebbe quindi tale da inficiare l'intero risultato elettorale con la conseguenza che le operazioni elettorali dovranno essere nuovamente esperite.

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