A questo proposito giova ricordare che nel settore del lavoro in somministrazione il 23% degli addetti ha tra i 18 e i 24 anni, quota che sale al 44% considerando la fascia di età 18-29 anni (61% in quella 18-34 anni). Il 65% dei nuovi ingressi, ricorda Ebitemp, ha unetà inferiore a 25 anni. Si potrebbe pensare che il ddl di riforma del lavoro attualmente in discussione in Parlamento tenga conto anche di questo mutato scenario socio-economico. Ma purtroppo il legislatore non sembra essersi ancora pienamente accordato con una realtà ormai differente dai vecchi schemi.
Il cuore problema è di natura economica: le risorse disponibili sono scarse e bisogna decidere come impiegarle al meglio: lorientamento del ministro Fornero è volto ad ampliare le tutele per i disoccupati attraverso una forma assicurativa obbligatoria (Aspi), ma questo impianto rischia di drenare risorse per la formazione continua.
Per finanziare lAspi si riduce dal 4% al 2,6% il finanziamento delle Agenzie per il lavoro al proprio fondo di formazione «Forma.temp». Questultimonel 2011 ha investito 139 milioni di euro per finanziare 19.940 progetti di formazione che hanno coinvolto 185.600 allievi. Se laliquota scendesse dal 4 al 2,6% per finanziare lAspi, nota Assolavoro, si rischiano di perdere 60mila individui formati e quindi 30mila persone avviate al lavoro. Tanto più che la crisi economica implica laumento dei disoccupati con più di 44 anni di età che, per loro natura, necessitano di formazione per essere reinseriti nel mondo del lavoro.
Loutplacement, ovvero il sostegno alla ricerca del lavoro attraverso progetti specifici, sviluppati da società con professionalità adeguate, ha un effetto positivo nel ridurre il tempo medio di ricollocazione (che si è attestato negli ultimi anni tra i 5 e i 6 mesi per circa il 90% dei soggetti presi in carico). Si ritorna così alla questione originaria, ovvero allinterrogativo se sia meglio investire su unassicurazione passiva come lAspi oppure sulle politiche attive per il lavoro.
Insomma, occorre comprendere se vi sia spazio per un miglioramento della normativa in discussione, considerato che la riforma dellarticolo 18 prevede, allatto della conciliazione tra datore di lavoro e dipendente, solo una generica intesa su «un progetto di supporto alla continuità professionale del lavoratore», ma non vi sono vincoli né strumenti di incentivazione.
A differenza di quanto previsto dal ddl Treu-Cazzola che, in caso di licenziamenti, prevedeva lobbligo per le aziende di farsi carico di un progetto di sostegno alla ricollocazione del lavoratore. La proposta del giuslavorista Pietro Ichino, invece, a fronte di un articolo 18 ancora più flessibile, obbligava lazienda a farsi carico del costo dell'eventuale secondo anno di ammortizzatori sociali, dopo un primo anno pagato dallInps. Un incentivo ad accelerare la ricollocazione egli esuberi, circostanza al momento ignorata dagli attuali dispositivi.
RSal