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Un «assist» del Tar per i circoli privati

Ancora una vittoria del poker live a Brescia. Dopo la pronuncia del Tar del capoluogo lombardo, nel novembre scorso, ecco un'altra sentenza, del 26 marzo, che accoglie il ricorso del club «Me la gioco» con l'annullamento del decreto impugnato, e cioè la cessazione dell'attività da parte della Questura cittadina. Il principio è sempre lo stesso e fa riferimento sia alla mancanza di regolamentazione del poker «live» da parte dello Stato, sia alla ormai consolidata pronuncia della Corte di Cassazione.
Lucida l'analisi dei giudici bresciani: l'art. 38 comma 1–b del DL 4 luglio 2006 n. 223 qualifica i giochi di carte di qualsiasi tipo, organizzati sotto forma di torneo, come giochi di abilità, a condizione che la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla quota di iscrizione. La medesima norma prevede una regolamentazione sotto il profilo concessorio e fiscale soltanto per i giochi di abilità a distanza. Inoltre ci sono precedenti in Cassazione: «Facendo riferimento a questo quadro normativo, definito nei principi ma non nelle norme di dettaglio, la giurisprudenza penale esclude i tornei di poker sportivo dalla fattispecie del gioco d'azzardo (e quindi dalle previsioni degli articoli 718-720 cp) quando la posta in gioco sia costituita dalla sola quota d'iscrizione, ossia quando la perdita consista in una predeterminata quantità di fiches (chips) al cui esaurimento il giocatore è automaticamente eliminato senza possibilità di rientro.
Di conseguenza i tornei nei circoli privati paiono regolari: «Si ritiene legittima l'organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi. In tali circoli, infatti, purché siano rispettate le condizioni indicate dalla giurisprudenza penale sopra richiamata, viene praticato un tipo di poker lecito, con un numero limitato di giocatori, ed è comunque possibile un efficace controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza» (su un caso analogo si è espresso anche il Tar di Lecce il 25 maggio 2011). Come per ogni attività lecita, è poi necessario che sia garantito il rispetto delle disposizioni tributarie (secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti).
Per la gioia del movimento del poker sportivo, il Tar di Brescia sottolinea chiaramente che «Lo svolgimento del gioco delle carte non significa che venga necessariamente praticato il gioco d'azzardo».

E a questo fine invita gli organizzatori a essere chiari: «Per quanto riguarda poi specificamente l'organizzazione di tornei di poker per gli associati, è necessario che le modalità di gioco pubblicizzate sulle locandine siano coerenti con le indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata, per evitare di rappresentare elementi di aleatorietà propri del gioco d'azzardo, e soprattutto per evitare che potenziali giocatori siano attratti da tale componente di rischio».

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