«Strumento di contraddittorio e non più un intralcio»

«Giustizia civile e giustizia penale non possono continuare a fare corpo unico, quasi essere vasi comunicanti, altrimenti la prima corre il rischio di essere “vampirizzata” dalla seconda». È questa l'opinione di Claudio Consolo, che da anni auspica una maggiore contiguità della giustizia civile con quella amministrativa e le altre minori su diritti soggettivi, nonché una separazione netta, anche a livello di gestione delle risorse, tra quella civile e quella penale. La nuova figura della cosiddetta translatio tra queste giurisdizioni, fortemente voluta da Consulta e Cassazione e l’entrata in vigore, il 16 settembre, del Codice di giustizia amministrativa, potrebbero essere uno stimolo per favorire la realizzazione del cambiamento di una situazione che è tipica dell’Italia: «Il nuovo Codice potrà giovare a molti dei problemi classici di giustizia civile - dice Consolo - ma tra il nostro Codice di procedura civile (Cpc) e quello amministrativo corrono 70 anni, anche se il primo è stato modificato e corretto nel tempo (ultima modifica nel 2009). Pensare di riscrivere il Cpc sarebbe assurdo perché è un’opera ciclopica, ma l’avvicinamento dei due tipi di giustizia potrebbe rendere meno anacronistici la complementarietà tra le giurisdizioni e il mutuo supporto dei due Codici, come già accadde per la legge processuale tributaria del 1992. Al contempo, separando meglio penale e civile, che si occupano di materie diversissime con metodi pressoché estranei, le modifiche apportate alla giustizia penale sarebbero meno impattanti sull’organizzazione della giustizia civile (infrastrutture, giudici, personale). Va considerato, inoltre, che il Paese stesso vive della giustizia civile e l’impatto socio-economico di questa è maggiore rispetto alla penale. Basti pensare che le sentenze di diritto penale eseguite sono pochissime, mentre quelle di diritto civile raggiungono un numero enorme. Perciò non solo la giustizia penale non deve sottrarre risorse alla civile ma, anzi, occorre darne di maggiori a quest’ultima, anche con i risparmi sulla costosissima e anacronistica legge Pinto».
Tra i provvedimenti di riforma che dovrebbero andare in porto a breve, proprio per snellire la giustizia civile, c’è la semplificazione dei riti civili, portando il loro numero a tre sole tipologie: rito ordinario, rito del lavoro e rito sommario. Quest’ultimo consentirebbe, ad esempio, di concludere un processo che attualmente richiede due o tre anni in 4-5 mesi «fatti salvi ingorghi da sproporzione tra input e numero dei giudici civili togati. Questa riforma potrebbe arrivare anche entro l’anno e fare seguito all’abolizione del rito societario e all’introduzione del nuovo sommario semplificato.
Non così a breve, dovrebbe arrivare un’ulteriore modifica, sarebbe la terza, alla legge che regola la class action. «Una figura giuridica - aggiunge Consolo - che vedo di buon occhio perché dà voce e forza ai singoli consumatori che, uniti, possono far valere, grazie a un unico attore, i propri diritti aggregatamente e che altrimenti, da soli, non intenterebbero nessuna causa. La class action è ben disciplinata, ma la materia è complessa e un poco andrà, forse nel 2011, ritoccata; ma è un ottimo strumento - più che di pingui risarcimenti all’americana - come civile deterrente nei confronti di quelle aziende (il caso tipico è quello delle utilities) che, perseverando nella loro avidità, sarebbero costrette a un esborso riequilibratore, con un danno di immagine e reputazione».
Quella della class action è un significativo esempio di come la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza siano profondamente legate tra loro e di come una tragga mutuamente autorevolezza dall’altra. La dottrina in particolare recupera importanza quando è chiamata a rispondere ai contrasti di sentenze e per dare l'impulso per modificare una giurisprudenza anacronistica o poco razionale. Conclude Consolo: «Cresce il numero delle sentenze e la produzione di dottrina e sono sempre di più i soggetti coinvolti in questo processo, non solo magistrati ma anche universitari, moltiplicatisi a dismisura per il proliferare di facoltà giuridiche e gonfiamento di organici. Per orientarsi in questa giungla i commentari sono gli strumenti fondamentali di lavoro di avvocati e giudici.

Ecco perché elaborarne uno, che richiede oggi un lavoro di affiatata equipe, è una grande sfida e una responsabilità, perché è il mezzo per la dottrina di rapportarsi con la giurisprudenza, una guida per capire come risolvere un contrasto o mettere a fuoco rationes nuove, rendendo l’esperienza giudiziaria più moderna, concreta, aperta al panorama internazionale».

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