È giunta al termine l’operazione di controllo sui redditi dei pensionati della Gestione Pubblica da parte dell’INPS, con l’obiettivo di valutare la legittimità delle somme erogate in via provvisoria nel corso del 2024. In caso di esito negativo, ovvero di prestazioni corrisposte in misura superiore al dovuto, l’ente avvierà le procedure di recupero a partire da dicembre 2026, concedendo tuttavia ai contribuenti una rateizzazione fino a un massimo di 60 rate: l’operazione, disciplinata dalla circolare 2608 dell’11 agosto 2026, si è focalizzata in particolar modo sulla quattordicesima e sui limiti di cumulo per le pensioni ai superstiti.
Il meccanismo prevede il confronto tra i redditi stimati all’epoca del pagamento e quelli effettivi del 2023, ricavati dalle dichiarazioni dei redditi definitive (730, CU, Modello Redditi) e dal Casellario centrale dei pensionati: qualora da tale incrocio emerga il superamento delle soglie previste dalla legge, l’INPS rettificherà l’importo chiedendo indietro le somme indebitamente percepite dal cittadino.
Per quanto riguarda la partenza dei prelievi, l’ente ha chiarito che l’operazione non prenderà il via ad agosto 2026: bisognerà attendere dicembre 2026 per l’avvio dei rimborsi sulla quattordicesima, mentre i recuperi relativi alle pensioni ai superstiti cominceranno a gennaio 2027. Questa tempistica differenzia la campagna attuale da qualunque altra trattenuta ordinaria.
Nel caso in cui si trattasse di trattenute non contestabili, il recupero non avverrà in un’unica soluzione: i soldi saranno scalati mese per mese dal cedolino entro il limite del quinto della pensione complessiva, calcolando nel totale anche l’indennità integrativa speciale e salvaguardando sempre e comunque la cifra del trattamento minimo. La rateizzazione può estendersi fino a 60 mensilità: la durata esatta di queste decurtazioni sarà calcolata in base alla cifra totale da restituire e all’importo massimo prelevabile ogni mese.
Qualora l’ammontare della pensione non risultasse sufficiente a rifondare il debito, l’INPS avrà il diritto di prelevare la quota mancante da altri trattamenti diretti della Gestione Pubblica intestati allo stesso cittadino. Se ciò non fosse possibile, oppure nel caso in cui neppure con questa opzione si riuscisse a restituire quanto dovuto, la somma residua potrà essere riscossa tramite avvisi di pagamento PagoPA o eventualmente attivando trattenute su altre pensioni erogate dallo stesso ente.
Ovviamente le trattenute non verranno applicate sui cedolini senza un adeguato preavviso: l’INPS invierà a ciascun interessato una nota informativa specifica per spiegare l’origine del debito e descrivere i dettagli per il rimborso. La comunicazione avverrà tramite PEC, laddove disponibile, oppure attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ignorare questo avviso può rivelarsi rischioso: la data di ricezione della raccomandata o della PEC segna l’inizio del tempo massimo a disposizione del cittadino per contestare il provvedimento e segnalare eventuali errori da parte dell’istituto.
Il pensionato ha 30 giorni di tempo per agire e presentare ricorso presso la sede locale dell’ente: sarà necessario, ovviamente, consegnare la documentazione relativa agli anni contestati come prova per poter arrivare a un ricalcolo o a un annullamento del debito. Ecco perché un buon consiglio è quello di conservare sempre con cura dichiarazioni e documenti fiscali in previsione di situazioni del genere. Nessun allarme generale, comunque, meglio ribadirlo: i bonus non verranno tolti a tutti. La lettera arriverà soltanto a chi ha incassato più soldi di quelli previsti per legge. Essere un ex dipendente pubblico non basta per subire i tagli: la trattenuta scatta solo se l’incrocio dei dati ha fatto emergere un debito reale. Bisogna inoltre distinguere la restituzione della quattordicesima (al via da dicembre 2026) dai controlli sul cumulo della reversibilità (al via da gennaio 2027).
Se si dovesse diventare destinatari della contestazione, la prima cosa da fare è quella di non procrastinare la verifica di tutti gli estremi riportati nel documento, dal momento che scatterà subito il conto alla rovescia dei 30 giorni per poter eventualmente presentare istanza di contestazione. Anche i piccoli dettagli potrebbero rivelarsi importanti per opporsi all’operazione di recupero, a partire dalla prestazione contestata, fino ad arrivare all’arco di tempo di riferimento, ai parametri reddituali applicati, al saldo complessivo da rendere e alla struttura delle trattenute mensili.
