Novità in arrivo per le pensioni di reversibilità a partire dal 2027: l’adeguamento al rialzo degli importi al costo della vita, atteso con un impatto più significativo rispetto allo scorso anno, non si limiterà a ritoccare la cifra del trattamento minimo erogato dall’Inps, ma andrà a incidere anche sui tetti di reddito oltre i quali scattano i tagli sulla quota destinata ai superstiti.
Al momento il punto di riferimento, suscettibile di leggeri aggiustamenti, è il tasso d’inflazione acquisita diffuso dall’Istat per il 2026, con una stima del 2,9%. Il dato definitivo della perequazione sarà ufficializzato entro il prossimo mese di novembre tramite un apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, ma già da ora pare evidente che si dovrebbe arrivare a un incremento superiore rispetto alle percentuali registrate un anno fa.
Qualora l’aumento del 2,9% trovasse conferma, dal prossimo 1° gennaio la pensione minima passerebbe dagli odierni 611,85 euro a una quota mensile di circa 629,59 euro: calcolatrice alla mano, questo incremento si tradurrebbe in un totale annuo, comprensivo di tredicesima mensilità, che passa da 7.954,05 euro a 8.184,72 euro.
Questa variazione si rifletterà direttamente sugli assegni di reversibilità, dal momento che le fasce di reddito personali che determinano le decurtazioni vengono stabilite proprio in base al valore del trattamento minimo: tale disciplina, normata dalla Tabella F allegata alla Legge n. 335/1995, prevede tre scaglioni di abbattimento della prestazione, ovvero 25%, 40% e 50%. In sostanza, chi riceve la reversibilità deve fare i conti con i propri guadagni personali: la norma individua una franchigia iniziale pari a tre volte l’assegno minimo annuale, entro la quale non si applica alcuna decurtazione. Il superamento di tale soglia avvia la progressione dei tagli come segue:
- Reddito annuo entro i 24.554,15 euro: nessuna decurtazione;
- Reddito annuo compreso tra 24.554,15 e 32.738,87 euro: abbattimento del 25%;
- Reddito annuo compreso tra 32.738,87 e 40.923,59 euro: abbattimento del 40%;
- Reddito annuo superiore a 40.923,59 euro: abbattimento del 50%.
A tutela del cittadino c’è un paracadute importante: la trattenuta applicata non può mai superare l’ammontare esatto del reddito extra che ha generato il taglio stesso, un principio sancito dalla Corte Costituzionale e applicato dall’Inps nei ricalcoli. Ribadendo ancora una volta che per avere il dato definitivo bisognerà aspettare ancora due mesi, nel caso in cui il 2,9% venisse confermato, lo scenario vedrebbe un minimo mensile a 629,59 euro, l’inizio dei tagli sopra i 24.554,15 euro e il tetto massimo di tolleranza prima del dimezzamento fissato a quota 40.923,59 euro.
