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Dipendenti studi professionali: cosa cambia con il nuovo contratto

A febbraio è stato firmato il nuovo Contratto Dipendenti studi professionali con tante novità a partire dagli aumenti degli stipendi

Dipendenti studi professionali: cosa cambia con il nuovo contratto

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Rinnovato il contratto di lavoratori dipendenti di studi e attività professionali.

Lo scorso febbraio le sigle sindacali di categoria (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) e datoriali (Confprofessioni) hanno siglato il rinnovo del Ccnl he avrà durata triennale e che porta importanti innovazioni economiche e normative per il comparto.

Il contratto “disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente”. Vediamo le principali novità.

Come cambiano i minimi tabellari

Dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 i lavoratori del comparto avranno degli aumenti sui minimi tabellari, cioè sullo stipendio di base, suddivisa in quattro tranches che riguarderà ciascuna posizione prevista nella declaratoria del Contratto collettivo nazionale del lavoro (abbiamo affrontato questo argomento in un altro articolo de ilGiornale.it sul lavoro domestico).

Si parte dai Quadri, che vedranno un aumento complessivo salariale di 303 euro, che diventano 269 euro per i lavoratori appartenenti al primo livello.

Per le altre posizioni contrattuali i nuovi importi saranno:

  • 234 euro per il secondo livello;
  • 217 euro per il terzo livello super;
  • 215 euro per il terzo livello;
  • 208 euro per il quarto livello super;
  • 201 euro per il quarto livello;
  • 187 euro per il quinto livello.

Come scritto sopra l’aumento sarà diviso in quattro tranches, decorrenti rispettivamente:

  • dal 1° marzo 2024;
  • dal 1° ottobre 2024;
  • dal 1° ottobre 2025;
  • dal 1° dicembre 2026.

Welfare, periodo di prova e genitorialità

In virtù della cosiddetta vacanza contrattuale (cioè il periodo di tempo intercorso tra la fine vigenza del precedente Ccnl e il rinnovo) sarà corrisposta un’indennità pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento ma solo per i lavoratori con contratto firmato alla firma dell’accordo di rinnovo.

L’una tantum sarà erogata in due tranche:

  • 200 euro il 1° maggio 2024;
  • 200 euro il 1° maggio 2025.

L’innovazione sulla una tantum sta sul fatto che per la prima volta i datori di lavoro possono decidere di riconoscere i 400 euro sotto forma di welfare.

Per quanto riguarda il periodo di prova, vengono confermate le durate massime di prova precedentemente stabilite per ciascun livello, ma per i contratti a termine di durata pari o inferiore a sei mesi, il nuovo Ccnl prevede che la durata massima della prova è ridotta alla metà rispetto ai limiti ordinari.

Relativamente alle misure di sostegno alla genitorialità a partire dal 1° gennaio 2025, il Ccnl prevede che il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro possa raggiungere il 90% della retribuzione.

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