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Investimenti finanziari,attenzione a come cambiano i regimi di tassazione

La tassazione delle attività finanziarie è materia che trova riferimento nel Testo unico delle Imposte sui redditi (Tuir) ed è molto articolata. La tassazione segue regole diverse a seconda dell’investitore (persona giuridica o persona fisica) e contempla norme internazionali per lo scambio di informazioni

Investimenti finanziari, attenzione a come cambiano i regimi di tassazione

La tassazione sugli investimenti e i redditi di capitale trova una prima grande suddivisione tra i soggetti. Le persone fisiche sottostanno all’Irpef e la tassazione è sostitutiva, viene applicata alla fonte dall’intermediario finanziario (tipicamente una banca) e solleva il contribuente dalle incombenze dichiarative.

Le persone giuridiche, ossia le società e le aziende in genere, sono soggette all’Ires che concorre a comporre il reddito dell’impresa stessa.

La prima differenza riguarda la residenza del soggetto fiscale.

La tassazione degli investimenti tra soggetti residenti e non residenti

Sono considerate residenti le persone fisiche che passano in Italia la maggior parte del periodo fiscale (183 giorni) mentre, per quanto riguarda le persone giuridiche, la residenza in Italia comporta la presenza della sede legale sul territorio durante tutto il periodo fiscale. La differenza sostanziale è che:

  • ai residenti la tassazione si applica su tutti i redditi a prescindere dal luogo in cui questi sono stati generati
  • ai non residenti la tassazione viene applicata solo sui redditi prodotti in Italia.

Per essere considerato non residente, un soggetto deve avere residenza fiscale in un paese nel quale svolge un’attività lavorativa. La questione residenza delle società è disciplinata dall’articolo 73 del Tuir, dal quale si evince che le holding, ossia le società cappello anche estere che hanno partecipazioni dirette o indirette in aziende italiane, sono da considerare residenti.

Un’altra distinzione importante è quella tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria.

I redditi da capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

Sono i redditi di attività finanziarie come, per esempio, gli interessi, i dividendi o le cedole. La tassazione cambia a seconda della natura del socio o dell’investitore e, come detto, per le persone fisiche subentra il sostituto d’imposta, impersonato dall’intermediario finanziario.

Le persone giuridiche ricorrono alla ritenuta d’acconto che va inserita nella dichiarazione dei redditi. Viene quindi a mancare la figura del sostituto d’imposta.

Più complesso dal punto di vista fiscale è la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria i quali, per esempio, sono le plusvalenze o le minusvalenze realizzate a fronte di negoziazioni, cessioni o rimborsi degli investimenti finanziari. Di fatto, si tratta importi che possono anche essere negativi, ovvero minusvalenze.

La questione delle plusvalenze è a sua volta articolata. Alcune di queste sono esenti da tassazione secondo la Partecipation Exemption (PEX) secondo la quale, limitatamente alle plusvalenze realizzate tramite cessione di azioni o quote, si applica un’esenzione pari al 95% del loro totale a patto che:

  • le quote cedute sano di tipo immobiliare e siano state posseduto dal cedente a partire dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione
  • le partecipazioni devono essere relative a imprese che svolgono attività commerciale
  • la residenza fiscale dell’impresa partecipate deve essere al di fuori dei Paesi con fiscalità privilegiata

Le plusvalenze diverse da quelle per le quali si applica la PEX concorrono a comporre il reddito d’impresa per il loro totale.

I diversi regimi di tassazione della attività finanziarie

Rientrano nelle attività finanziarie – per esempio - le azioni, le obbligazioni, i conti correnti, i conti deposito e i titoli di Stato.

Per riassumere, queste attività generano:

  • redditi da capitale (per esempio, interessi e dividendi)
  • redditi diversi (plusvalenze o minusvalenze)
  • proventi da derivati (contratti il cui valore dipende da altre attività finanziarie).

Il decreto legislativo 461/97 si è concentrato sui redditi diversi di natura finanziaria stabilendo tre diversi regimi di tassazione, ovvero, il regime della dichiarazione, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito.

Il regime della dichiarazione è quello ordinario e non prevede sostituti d’imposta. Si applica al momento in cui i redditi da capitale vengono realizzati i quali, riportati nella dichiarazione dei redditi, vengono tassati al 26% dei proventi.

Il regime del risparmio amministrato si applica soprattutto quando il soggetto fiscale ha un rapporto continuo con gli intermediari finanziari e prevede che i titoli o i depositi siano custoditi dagli stessi intermediari (tipicamente le banche).

L’aspetto vantaggioso del regime amministrato è che i proventi delle attività di investimento sono tassati dall’intermediario mantenendo l’anonimato e ciò evita all’investitore di riportare gli introiti nella dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso la pressione fiscale, applicata sotto forma di imposta sostitutiva, è del 26%.

Il regime del risparmio gestito si verifica quando il soggetto fiscale lascia a un intermediario il compito di gestire il proprio patrimonio. In questo caso l’intermediario veste i panni del sostituto d’imposta. Rispetto agli altri regimi, la tassazione avviene quando il provento è maturato e non quando viene percepito.

Ciò comporta il rischio secondo cui il contribuente può trovarsi nella condizione di anticipare al fisco imposte su redditi non ancora nelle sue piene disponibilità.

Le società commerciali non hanno opzioni poiché i proventi rientrano nel reddito di impresa.

La dichiarazione dei redditi e le convenzioni internazionali

Laddove non vengono applicati prelievi alla fonte è compito del soggetto fiscale riportare nella dichiarazione dei redditi i proventi maturati nel periodo di imposta.

Per evitare le doppie imposizioni, ovvero l’assoggettamento a imposte simili in due o più Stati, è necessario rifarsi alle convenzioni internazionali stipulate dal ministero dell’Economia e delle finanze (qui l’elenco aggiornato).

Tali convenzioni consentono agli Stati firmatari di scambiarsi informazioni tra autorità nazionali competenti.

Lo scambio di informazioni tra Paesi

Le convenzioni sono stipulate sul modello Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Lo scambio di informazioni sulle attività estere può avvenire:

  • in modo automatico: gli Stati si trasmettono tra loro informazioni su alcune categorie di reddito, così come deciso nei singoli accordi
  • in modo spontaneo: gli Stati si scambiano informazioni che ritengono essere d’interesse
  • su richiesta: le autorità deputate di uno Stato inoltrano richieste specifiche agli altri Stati.

L’Ocse ha stabilito un modello, il Common Reporting Standard (Crs), mediante il quale i diversi Stati si scambiano anche dati relativi a:

  • i saldi dei conti e i relativi interessi
  • i dividendi e i ricavi conseguiti dalla vendita di asset da parte sia di persone fisiche sia di quelle giuridiche.

In Italia valgono i decreti attuativi delle leggi FACTA e DAC2 che disciplinano le modalità di rilevazione e di trasmissione dei dati dei conti finanziari.

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