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Mutui e affitti rimborsabili: come fare

Per fringe benefit si intendono dei veri e propri bonus che vengono riconosciuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti

Mutui e affitti rimborsabili: come fare

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Cambiano i rimborsi detassabili. La Legge di bilancio ha definito la cifra di 2mila euro senza oneri fiscali per la franchigia riconoscibile ai dipendenti con figli a carico e aumentato a mille euro per gli altri. Inoltre tra i beni e i servizi rimborsabili rientrano le utenze domestiche di acqua, gas, luce, le spese per il contratto di locazione e gli interessi che riguardano prestiti per l’acquisto della prima casa. Ecco tutte le novità in arrivo.

I fringe benefit

Per fringe benefit si intendono dei veri e propri bonus che vengono riconosciuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Si tratta di misure considerate come welfare aziendale. Tra questi ci sono i rimborsi per le spese di viaggio, la benzina o i buoni pasto. Inizialmente erano di importi non particolarmente alti e si attestavano a 200 euro annuali circa. La Manovra ha invece aumentato a mille euro la soglia per tutti i dipendenti mentre diminuisce da 3 a 2mila euro quella che riguarda chi ha figli a carico.

Le novità

Non solo sono stati modificati i tetti per le franchigie esentasse ma dal 2024 anche le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale saranno considerati come fringe benefit dalle aziende. A queste si aggiungono anche le spese sulla proprietà immobiliare, un esempio è il contratto di locazione oppure gli interessi sui mutui per la prima casa.

I punti di domanda

Ci sono ancora dei punti di domanda che riguardano i nuovi fringe benefit. Tra questi sugli affitti ci sono dubbi sulle voci di spesa che potranno rientrare nella misura, un esempio riguarda le imposte di registro e di bollo, la Tari o le spese condominiali che riguardano la prima casa. I ministeri competenti e l’Agenzia delle Entrate dovranno provvedere a dare indicazioni precise alle imprese che riconoseranno i benefit casa

Il Tuir

In merito ai mutui la norma attualmente in vigore del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) afferma che nella somma da considerare nei fringe benefit viene calcolata la metà della differenza tra gli interessi ottenuti con il tasso ufficiale di riferimento della Bce e quelli calcolati con il tasso agevolato dipendenti. Inoltre una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate specifica che il contributo del datore dev’essere accreditato sul conto corrente del prestito. Questo processo deve avvenire lo stesso girono in cui scende la rata.

Le conferme

Inoltre rimane confermata la facoltà del datore di erogare i fringe benefit per chi ha la prole a carico. Il dipendente con figli a carico può infatti allegare i codici fiscali degli stessi per inoltrare la domanda.

Inoltre il lavoratore è tenuto a informare di possibili variazioni del nucleo familiare o cambiamenti del contratto restituendo gli importi ottenuti.

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