Cronache

Depenalizzazioni: danneggiare i beni di un’altra persona non è più reato

Il Governo ha approvato in via definitiva, i due decreti che prevedono la cancellazione di numerosi reati, alcuni dei quali trasformati in semplici illeciti amministrativi, altri invece del tutto abrogati, con previsione solo di una sanzione di tipo civile (oltre il risarcimento del danno alla parte danneggiata)

Depenalizzazioni: danneggiare i beni di un’altra persona non è più reato

Il Governo ha approvato in via definitiva, i due decreti che prevedono la cancellazione di numerosi reati, alcuni dei quali trasformati in semplici illeciti amministrativi, altri invece del tutto abrogati, con previsione solo di una sanzione di tipo civile (oltre il risarcimento del danno alla parte danneggiata). Tra questi risulta pure il reato di danneggiamento semplice. Resta, invece, illecito penale il danneggiamento aggravato. Per comprendere quali sono le condotte per le quali, da oggi, sarà inutile la querela, facciamo qualche esempio. Per un approfondimento leggi “Depenalizzazione: via libera del Governo”.

In virtù della modifica legislativa la pena della reclusione fino a 1 anno o la multa fino a 309 euro si trasforma in una sanzione civile da 100 a 8mila euro. Rientrano nel danneggiamento semplice, e quindi non costituiscono più reato, come ricorda laleggepertutti.it, i danni arrecati a: cose/arredi contenuti in edifici: per esempio l’imbrattamento di muri di un’abitazione o di un palazzo, la forzature porte, la rottura vetri (sul punto però c’è giurisprudenza che assimila tali beni a quelli esposti alla pubblica fede, quindi puniti come danneggiamento aggravato); beni personali: si pensi ai cellulari, al computer, borse, vestiti. Dunque, se la tintoria rovina volontariamente il capo costoso, il proprietario potrà solo intraprendere un’azione civile di risarcimento del danno; se un collega di lavoro, preso dalla rabbia, scaraventa a terra il telefonino del vicino di scrivania, non potrà essere sporta alcuna querela, e così via; veicoli non parcheggiati su strada o parcheggi pubblici. Qui il caso è piuttosto ricorrente: si pensi al condomino che riga volontariamente l’auto ad altro condomino all’interno del parcheggio condominiale per fargli un dispetto (il danneggiamento per colpa, invece, non è mai stato reato); rami, siepi, piante del vicino; bagagli di viaggiatori; la forzatura di una serratura. La persona offesa non sporge più querela ma ricorre direttamente al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno.

Un volta accordato il ristoro, il magistrato stabilisce per alcuni illeciti anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario.

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