Economia

Risarcimento del danno: tutto quello che c'è da sapere

Il risarcimento del danno, sia questo patrimoniale o non patrimoniale, ha una logica proprietaria che si estende al diritto penale come a quello civile. Ecco come funziona

Risarcimento del danno: tutto quello che c'è da sapere

I criteri del risarcimento del danno hanno una natura variegata e complessa che vive di un lessico proprio e che va approfondita per carpirne la filosofia e gli obiettivi di fondo. Qui si parla delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali e delle pratiche risarcitorie in ambito penale e civile, proponendo al lettore le sentenze che evidenziano i principi e il funzionamento delle logiche attualmente applicate nell’ordinamento giuridico italiano. Partiamo dalla definizione di risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno

È descritto all’articolo 2043 del Codice civile il quale sancisce come un atto doloso o colposo che arrechi un danno ingiusto debba essere risarcito da chi lo cagiona. Il medesimo articolo rimanda al capo 2058 che assume importanza, giacché prescrive che il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica ma anche che il giudice possa decidere altrimenti se questa risulta insopportabile per chi deve risarcire il danno.

In parole più immediate, qualora fosse danneggiato un bene fisico, se ne può chiedere la sostituzione o l’equivalente in denaro per ripararlo. Il giudice può decidere per quest’ultima se il debitore non può affrontare il costo della sostituzione integrale. La legge è orientata a riconoscere la reintegrazione della forma specifica perché è quella che più tiene conto dell’interesse del danneggiato e del danneggiatore e che meglio incarna i principi di solidarietà descritti nell’articolo 2 della Costituzione.

Il danno può avere un’origine illecita contrattuale, extracontrattuale oppure precontrattuale. Nel primo caso ci si trova nell’ambito di una condotta che lede i principi stabiliti in un contratto mentre, nel secondo caso, vengono lesi i principi della convivenza della comunità. La responsabilità precontrattuale ricorre nel momento in cui, nella fase in cui si sta formando un contratto, una delle parti non rispetta gli obblighi eventualmente previsti. Per tutte queste tre condizioni valgono le sanzioni del codice civile, ossia il risarcimento del danno.

Responsabilità civile e responsabilità penale

Quando si lede una delle norme del diritto civile si creano i presupposti per l’omonima responsabilità. In questo ambito si situano, per esempio, la responsabilità medica, quella degli avvocati e dei professionisti in genere. La responsabilità civile prevede il risarcimento del danno che consta sia dei danni patrimoniali che di quelli non patrimoniali, ossia i danni alla persona.

A differenza di quanto si possa credere, la differenza tra responsabilità civile e penale non ha nulla a che vedere con la gravità del fatto, ma riguarda la natura delle norme violate e nelle sanzioni che queste comportano. Nei perimetri della causa civili si può ottenere un risarcimento del danno, nei confini della legge penale si situano invece le applicazioni delle pene.

L’indennizzo

Come scritto, il risarcimento del danno è il metodo usato per rimediare a una condotta illecita e ha il compito di ripristinare la situazione a come era prima che il danno fosse inferto. L’indennizzo esce da questo canone ed è di norma riconosciuto a chi ha subito un pregiudizio non proveniente da un atto illecito o da responsabilità civile. I libri di legge citano come esempio quello dell’espropriazione per pubblica utilità. Pure essendo del tutto lecita, chi perde la proprietà che possedeva riceve un indennizzo, ovvero una indennità.

I danni non patrimoniali

Quando il danno è facilmente quantificabile, per esempio la riparazione di un veicolo coinvolto in un incidente, la situazione è chiara e l’importo del risarcimento anche. Quando si entra nella complicata materia dei danni non patrimoniali, ossia i danni alla persona, la questione si fa più interessante.

Il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che susseguono la lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico. Frase che merita un approfondimento e che non si esaurisce nelle disposizioni dell’articolo 2059 del Codice civile il quale è stato reinterpretato da quelle che sono note con il nome di “Sentenze di San Martino”, ovvero le sentenze 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008 che hanno chiarito quali sono le voci che sottostanno al risarcimento in caso di danno alle persone. Il danno non patrimoniale è stato quindi circoscritto a quello biologico e quello morale ed esistenziale che meritano di essere quantificati come voci distinte e non più tutte insieme.

Il danno biologico è estensione dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private e, pure riferendosi a lesioni di entità non superiori al 9% di invalidità causate da sinistri stradali, viene applicata a tutte le situazioni nelle quali un individuo subisce danni causati da condotte illecite. Rientra quindi nella sfera del danno biologico, per esempio, anche la responsabilità medica.

Si parla quindi di microlesioni che, per la disciplina, sono quelle temporanee o permanenti che hanno conseguenze sulle attività quotidiane e sulla vita relazionale di chi le ha subite. In questa definizione non sono però contemplate le ripercussioni che le lesioni hanno sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.

Le lesioni superiori al 9% vengono quantificate in base alle “tabelle di Milano” le quali sono punto di riferimento in tutto il Paese.

Il danno esistenziale è argomento controverso, perché con il passare degli anni diverse sentenze della Cassazione hanno più volte corretto il tenore del danno esistenziale volendolo prima collegare a quello morale e poi ritornando a uno stato in cui le due tipologie di danno fossero da considerare ognuna per sé. Ciò che ne è emerso è che il danno esistenziale può essere riconosciuto a fronte di un fatto che lede i diritti inviolabili di una persona. Deve trattarsi di una lesione di un certo rilievo (per quanto il termine possa essere vago) e il danno non può essere una condizione di fastidio o di disagio.

Il danno morale riguarda una lesione fisica o la perdita di un congiunto o di una persona cara e si propone di riparare una sofferenza "interiore". Il danno morale veniva riconosciuto solo alle vittime di reati penali ma, con gli interventi della Cassazione, accompagna di norma il danno biologico e, anche in questo caso, non è collegato alla capacità del danneggiato di generare reddito. Per la Cassazione deve trattarsi di un dolore sofferto che non degeneri in conseguenze patologiche. Poiché il danno morale rimanda al danno biologico, non obbliga chi ne soffre di richiederne esplicitamente il risarcimento, è di fatto sufficiente aumentare l’importo del danno biologico.

Il risarcimento del danno patrimoniale

Riguarda gli impatti che un illecito extracontrattuale ha sul patrimonio del danneggiato. È disciplinato dagli articoli 1223, 1226 e 2056 del Codice civile e si suddivide in:

  • Danno emergente, ossia un danno immediato che impatta sulla diminuzione delle sostanze patrimoniali del danneggiato. Un esempio è riconducibile alle spese necessarie alla riparazione di una vettura in seguito a un sinistro ma anche ai costi di un intervento reso necessario da una prestazione male effettuata da un professionista.
  • Il lucro cessante è relativo al danno futuro di un mancato guadagno. Il risarcimento è riconosciuto dal giudice soltanto quando c’è la certezza oppure una prova rigorosa della sua probabilità.

I criteri per il risarcimento

Vigono tre criteri: il risarcimento in forma specifica, il risarcimento equivalente e la via equitativa.

Il risarcimento del danno in forma specifica permette di ripristinare la situazione a come era prima del danno. Se questa formula risulta onerosa per chi è chiamato a risarcire, il giudice può ricorrere al risarcimento equivalente che, peraltro, è la via più canonica mediante la quale un giudice individua una somma che traduca in denaro il valore il danno.

Infine, il risarcimento del danno in via equitativa, è la formula usata quando un danno è certo ma difficilmente quantificabile. Si applica sia alle violazioni di tipo contrattuale sia a quelle extracontrattuali e, nel valutare il risarcimento, occorre esaminare la specificità del singolo caso senza sovrastimarlo o sottostimarlo.

E nel processo penale?

La persona offesa può chiedere il risarcimento del danno cagionato da un reato e, per farlo, può:

  • Costituirsi parte civile nello svolgimento del procedimento penale.
  • Avviare un’azione risarcitoria in ambito civile. In questo caso il processo civile è del tutto scisso da quello penale e, per principio, l’esito di un procedimento non inficia sull’altro, a meno che sul fronte penale non si sia già giunti almeno alla sentenza di primo grado

Gli illeciti di natura penale danno accesso al risarcimento del danno morale.

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