Economia

Nuova prelazione agraria

D entro la legge sulla «semplificazione» del settore agricolo, c'è infilata una nuova prelazione. Non individuabile (non compare la parola prelazione) se non si sa che c'è, coperta dal titolo della legge e ancor di più dalla rubrica («Semplificazione in materia di controlli») dell'articolo che la contiene. Ci sono in pieno tutti i requisiti di una «truffa» (e di una «vergogna»).

Alle prelazioni varie già in essere (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, confinanti e/o non confinanti), la nuova legge ne aggiunge una nuova di zecca: quella dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, proprietario di terreni confinanti con fondi posti in vendita, «purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti diretti» (una precauzione di troppo a favore dei deboli, non si sa mai: la mezzadria e la colonia sono state abolite più di 30 anni fa). Le altre condizioni e le modalità di esercizio del diritto di prelazione (ma, in pratica, sarà come mettere all'asta un fondo, con tutto ciò che di negativo e ben noto ne consegue, anche sul piano dell'incertezza dei rapporti giuridici per lungo tempo, pure in materia fiscale, e dell'esposizione del venditore a non piacevoli risvolti «numismatici») rimangono intatte.

E, forse, sarà proprio meglio fare un'asta privata in tutta regola, che di per sé esclude la prelazione (con relativa eccezione di costituzionalità, se si dovesse sostenere che questa conseguenza si applica solo ad aste pubbliche). Per sapere quando un imprenditore agricolo possa, così come una società, essere considerato professionale, il riferimento è - concludiamo - al D. Lgs. 29.3.2004, anch'esso intitolato (e ci risiamo) alla «semplificazione» in agricoltura.

*presidente Centro studi Confedilizia

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