Economia

Residenza fiscale all'estero, tutto quello che c'è da sapere

Molti italiani trasferiscono la propria residenza fiscale in un altro Paese: attenzione però a controllare i redditi che vengono tassati sia in Italia che all'estero

Residenza fiscale all'estero, tutto quello che c'è da sapere

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di fissare all'estero la propria residenza fiscale, spinti da motivi economici, lavorativi o personali. Spesso, però, chi affronta questo passo rischia di perdersi in una Babele di leggi e regolamenti che non rendono sempre facile districarsi tra i differenti regimi di tassazione dei vari Stati.

A questo proposito, l'inserto del Sole 24 Ore "L'esperto risponde" pubblica una raccolta di linee guida in risposta alla lettera di una lettrice che chiede delucidazioni in merito alla propria posizione fiscale in Italia, qualora dovesse spostare la propria residenza fiscale negli Usa. Visto l'alto numero di connazionali che si trovano nella stessa situazione, andrebbero qui ricordati alcuni punti fondamentali per fare chiarezza.

Quando si è considerati fiscalmente residenti all'estero?

Per essere fiscalmente residente all'estero è necessario non essere iscritti all'anagrafe né domiciliati né residenti nel territorio dello Stato. Inoltre è necessaria l'iscrizione all'Albo degli Italiani residenti all'estero (Aire), per un periodo pari o superiore a 183 giorni all'anno. Va inoltre ricordato che lo spostamento della residenza fiscale deve essere supportato da ragioni extra-fiscali, con riscontri empirici nelle singole situazioni. I trasferimenti fittizi delle residenze fiscali all’estero operati da soggetti residenti in Italia sono nel mirino dei controlli volti a combattere l’evasione per esplicita ammissione della stessa Agenzia delle Entrate.

Cruciale è il concetto della "tassazione su base mondiale" (in inglese world-wide taxation, ndr), recepito in Italia dal Testo unico delle imposte sui redditi del 1986, secondo cui chi ha residenza fiscale nel territorio dello Stato va soggetto all'imposizione di tutti i redditi, compresi quelli prodotti all'estero. Diversamente, per le persone fisiche residenti all'estero sono imponibili nel nostro Paese esclusivamente i redditi prodotti in territorio nazionale.

Come premunirsi contro la doppia tassazione

Per le persone che, residenti in Italia, dovessero percepire redditi prodotti all'estero potrebbe profilarsi la sgradita eventualità di una doppia tassazione, italiana ed estera. Per limitare questa possibilità, è opportuno tenere presenti alcune norme specifiche: innanzitutto bisognerebbe verificare le convenzioni fiscali esistenti tra l'Italia e lo Stato in questione. Esiste poi la possibilità di avvalersi delle cosiddette tie-breaker rules, cioè strumenti specifici che servono a stabilire quale dei due Stati prevalga nel considerare residente il contribuente nell'uno o nell'altro Paese. A questo fine sono previsti, nell'ordine, i seguenti criteri: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità.

L'eventualità della doppia tassazione potrebbe anche verificarsi nel caso di trasferimento all'estero della residenza in presenza di redditi prodotti in Italia (ad esempio titoli detenuti presso l'intermediario nazionale). Esclusi sono invece altri redditi come i guadagni in conto capitale, tassati esclusivamente nello Stato di residenza, o i redditi provenienti da pensione.

Cosa cambierà a breve

In base alla legge europea 2013-bis, in corso di pubblicazione anche in Italia dopo l’approvazione della Camera, chi è fiscalmente residente in uno Stato Ue o aderetente all’accordo sullo Spazio economico europeo e produce la maggior parte o la totalità del reddito in Italia può accedere a deduzioni e detrazioni previste per i residenti.

La condizione necessaria per l’applicazione delle norme in vigour per i soggetti fiscalmente residenti è che “il reddito prodotto in Italia sia pari ad almeno il 75% del reddito dello stesso soggetto complessivamente prodotto e che il contribuente non goda già di agevolazioni analoghe nello Stato di residenza”.

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