Economia

Rottamazione-ter: ecco come ( e quando) sanare la posizione

Le scadenze del 2020, del 2021 e del 2022 possono essere regolate entro il 30 novembre. I nuovi termini sono stati fissati dal decreto Sostegni-ter. Ecco cosa c’è da sapere

Rottamazione-ter: ecco come ( e quando) sanare la posizione

La legge di conversione del decreto Sostegni-ter ha esteso i termini secondo i quali i pagamenti delle rate scadute nel 2020, nel 2021 e durante il 2022 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 novembre di quest’anno.

Questo l’incipit del comunicato emanato dall’Agenzia delle entrate, che richiama la Legge 25/2022 con cui la scadenza dei pagamenti, inizialmente fissata al 9 dicembre 2021, è stata posticipata di poco meno di un anno.

Rimane lo stralcio dei debiti fino a 5mila euro antecedenti alla fine del 2010.

La rottamazione-ter

Agisce soprattutto sui termini del versamento delle rate del 2020 e del 2021, riammettendo ai benefici della rottamazione-ter chi non ha provveduto a versare il dovuto, dandogli altro tempo per regolarizzare la propria posizione.

Si tratta di un ulteriore rinvio, considerando che il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2020 era stato fissato inizialmente al 30 aprile del 2022 e quello per saldare il dovuto relativo al 2021 era stato fissato al 31 luglio 2022. Il risultato della rottamazione è apparso deludente e un ulteriore ampliamento dei termini è sembrato opportuno.

Come da prassi, un versamento parziale del dovuto o effettuato in ritardo, sarebbe stato inteso come acconto sulle somme dovute, lasciando così decadere gli effetti della rottamazione.

Va anche segnalato che, secondo i termini di legge 119/2018, le scadenze contemplano 5 giorni di tolleranza e che questo, nel caso della scadenza del 30 novembre 2022, dà tempo di adempiere entro l’8 di dicembre (nel computo non sono in inclusi i fine settimana).

Stralcio dei debiti fino a 5mila euro

Il decreto Sostegni prevede lo stralcio dei debiti residui inferiori ai 5mila euro vantati dall’Agente per la riscossione dal 1. gennaio 2000 al 31 dicembre del 2010.

Possono beneficiare dello stralcio le persone fisiche e quelle giuridiche che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito un reddito inferiore ai 30mila euro.

Ci sono carichi affidati all’Agente per la riscossione che non possono godere dello stralcio, ovvero:

  • Debiti relativi a risorse dell’Ue e all’Iva all’importazione
  • Debiti derivanti dal recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Corte dei conti o dall’Ue
  • Ogni forma di sanzione pecuniaria scaturita da provvedimenti e sentenze penali

Il pagamento può essere fatto mediante il sito dell’Agenzia sia online sia tramite bonifico tradizionale.

Commenti