Cronache

Buoni pasto, via libera al cumulo: utilizzabili anche nei mercati

Fino a 8 per l'intero valore facciale, quindi non ci sarà resto

Buoni pasto, via libera al cumulo: utilizzabili anche nei mercati

I buoni pasto potranno essere spesi anche otto alla volta, alla cassa di un supermercato, in un bar o persino in un agriturismo e in un mercato. Novità in vista per l'autunno per i consumatori che possiedono i buoni pasto: da settembre sarà possibile usarli e spenderli anche «nell'ambito delle attività di agriturismo, di ittiturismo», nei mercatini e negli spacci aziendali. Lo prevede il decreto del ministero dello Sviluppo economico «Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa» che entrerà in vigore dal 9 settembre prossimo (in effetti l'11 perché il 9 è un sabato).

Saranno utilizzabili per l'intero «valore facciale», ovvero non ci sarà il resto, e saranno cumulabili fino a un massimo di 8. I buoni, in forma cartacea o elettronica, saranno spendibili - prevede il decreto - «esclusivamente dai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. I ticket non sono cedibili né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare. Inoltre, sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore». Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'Iva «prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo». Il buono pasta cartaceo va datato e firmato. Per il buono elettronico «l'obbligo di firma del titolare è assolto in via digitale, associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso». Inoltre le società di emissione «sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono». Sul cumulo, «la norma attua quel che di fatto succede già», commentano da Federdistribuzione.

L'articolo 3 del decreto pubblicato in Gazzetta elenca tutti i vari tipi di esercizio in cui si possono spendere i ticket. Sono compresi quelli preposti a esercitare «la somministrazione di alimenti e bevande; l'attività di mensa aziendale ed interaziendale; la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (quindi i mercati e mercatini ndr); la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari; la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi», agriturismi e ittiturismi.

Ovviamente «resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari».

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