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Cassazione: "L'azienda può licenziare per aumentare i profitti"

La Cassazione riscrive il diritto del lavoro. Non si licenzierà solo durante la crisi economica o una ristrutturazione. L'azienda potrà farlo anche per aumentare i guadagni

Cassazione: "L'azienda può licenziare per aumentare i profitti"

Licenziare si può. E non solo durante la crisi economica o una ristrutturazione dell'azienda. Per la Corte di Cassazione, infatti, il datore di lavoro può far fuori il dipendente anche al fine di ottenere "una migliore efficienza gestionale" e così determinare "un incremento della redditività". In una sentenza depositata il 7 dicembre scorso e pubblicata da ItaliaOggi, i giudici della Suprema Corta hanno, quindi, stabilito che si può licenziare per cercare di aumentare i profitti.

La Sezione Lavoro, presieduta da Vincenzo Di Cerbo, ha annullato la decisione con cui il 29 maggio 2015 la Corte di Appello di Firenze aveva imposto a una società per azioni con sede a Roma di corrispondere un'indennità pari a 15 mensilità a un dipendente licenziato l'11 giugno 2013, ritenendo che non sussistessa un "giustificato motivo oggettivo" per la risoluzione del rapporto di lavoro. I Supremi Giudici hanno accolto le tesi dei legali dell'impresa, che hanno richiamato l'articolo 41 della Costituzione per sostenere che "l'imprenditore è libero, pur nel rispetto della legge, di assumere quelle decisioni atte a rendere più funzionale ed efficiente la propria azienda, senza che il giudice possa entrare nel merito della decisione", e che, di conseguenza, sia "un limite gravemente vincolante" per l'autonomia dell'imprenditore quello di restringere la possibilità di "sopprimere una specifica funzione aziendale solo in caso di crisi economica finanziaria e di necessità di riduzione dei costi". La Cassazione ha considerato fondate queste argomentazioni affermando che "il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotersi di riassetto organizzativo per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa".

Perché sia legittimo, secondo la Suprema Corte, "è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono a una migliore efficienza gestionale o produttiva, ovvero anche quelle dirette a un aumento della redditività d'impresa". Insomma, per licenziare un dipendente "non è quindi necessitato che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie". Pertanto, nel caso concreto, "non appare immeritevole di considerazione l'obiettivo aziendale di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l'attività dell'impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità anche in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli". Questo perché "in assenza di una specifica indicazione normativa, la tutela del lavoro garantita dalla Costituzione, non consente di riempire di contenuto l'aritcolo 3 della legge 604 del 1966 sino al punto di ritenere preventivamente imposto che, nel dilemma tra una migliore gestione aziendale e il recesso da un singolo rapporto di lavoro, l'imprenditore possa optare per la seconda soluzione solo a condizione che debba far fronte a sfavorevoli e non contingenti situazioni di crisi".

L'imprenditore può quindi "stabilire la dimenzione occupazione dell'azienda, evidentemente al fine di perseguire il profitto che è lo scopo lecito per il quale intraprende".

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