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Ecco i reati che spariscono

Il governo ha approvato gli schemi dei due decreti che depenalizzano e abrogano una lunga serie di reati

Ecco i reati che spariscono

Settimane di polemiche liquidate in appena un'ora di riunione del Consiglio dei ministri: così ieri mattina il governo ha approvato gli schemi dei due decreti che depenalizzano e abrogano una lunga serie di reati, decisione presa dopo aver acquisito i pareri delle Camere. La punizione per queste violazioni non sparisce, ma si trasforma da penale ad amministrativa, dunque niente processo penale né carcere per reati come la guida senza patente, l'ingiuria, gli atti osceni o il danneggiamento. Per alcune di queste fattispecie il reato permane per chi lo commette più volte o per fattispecie particolarmente gravi. Ad esempio la guida senza patente resta reato se è recidiva, così il danneggiamento se c'è violenza sulla persona. Il governo sottolinea che le pene precedenti erano comunque inferiori al limite per cui scatta la condizionale e ora le sanzioni pecuniaria sono più alte che in passato. La cosa non ha evitato comunque polemiche su alcune fattispecie di reato, in particolare sulla guida senza patente. Dagli avvocati qualche critica anche per la mancanza di una riforma organica. Polemiche disegno opposto sulla cannabis, dove la depenalizzazione riguarda solo chi ha un'autorizzazione a coltivarla per uso terapeutico. Per alcuni commentatori è comunque un segnale negativo ma c'è anche chi chiedeva un provvedimento più ampio, che escludesse il processo penale anche per l'uso personale di cannabis. Rimandata, come preannunciato dal governo, l'abrogazione del reato di clandestinità. Ecco i principali reati che spariscono e come saranno puniti colpendo il portafogli.

GUIDA SENZA PATENTE

Chi viene colto al volante, per la prima volta, senza patente di guida o con un patente non in regola non dovrà più subire un processo penale ma dovrà pagare una sanzione molto più salata, tra i 5mila e i 30mila euro, mentre prima la «multa» andava dai 2.257 euro ai 9.032 euro. La confisca dei veicolo scatterà comunque. La sanzione penale rimarrà in caso di recidiva. (art. 116 comma 15 del dlgs 285/1992)ATTI OSCENIChiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico compieva atti osceni era punito con la reclusione da 6 mesi e 3 anni, ora se la caverà con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro. (art. 527)

PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENIÈ il tipico reato che colpisce la pornografia, punendo chiunque commerci o distribuisca scritti, disegni o immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi genere. Comportava la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 103 euro. Ora non sarà più reato ma è prevista una sanzione dai 10mila ai 50mila euro. (art. 528).

FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA Chi per procurarsi un vantaggio o danneggiare altri forma una scrittura privata falsa o ne altera una vera, era punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. È un reato che si applica anche in caso di contraffazione di certificati assicurativi, di testamenti olografi, di assegni. Ora sarà punito con una sanzione pecuniaria civile da 200 a 12mila euro. (art. 485)

FALSITÀ IN FOGLIO PRIVATOIN BIANCO Chi abusa di un foglio firmato in bianco per scrivere un atto privato diverso da quello a cui era autorizzato era punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, ora la sanzione prevista va dai 200 ai 12mila euro. (art. 486)

USO DI ATTO FALSO L'utilizzazione di un atto falso comportava l'applicazione delle disposizioni sulle falsità materiali in scritture private con pene ridotte di un terzo, ora soltanto una sanzione pecuniaria civile da 200 a 12mila euro. (art. 489 comma 2)

SOPPRESSIONE, DISTRUZIONEE OCCULTAMENTO DI SCRITTURE PRIVATE VERE

Prima si applicavano le pene previste per i reati di falso, ora una sanzione pecuniaria civile da 200 a 12mila euro. (art. 490)INGIURIAÈ un reato contro la persona. Offendere l'onore e il decoro di qualcuno, in sua presenza, prevedeva la reclusione da 6 mesi a un anno o una multa fino a 1.032 euro. Ora ci sarà una sanzione da 100 a 8mila euro. (art. 594)

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALIE ASSISTENZIALI

Non pagare i contributi ai dipendenti per un importo non superiore ai 10mila euro non comporterà più la reclusione fino a 3 anni, ma una sanzione da 10mila a 50mila euro.

OMESSA IDENTIFICAZIONE

Si tratta delle sanzioni predisposte a tutela del sistema di prevenzione del riciclaggio e riguardano per esempio l'obbligo da parte di alcune categorie professionali, come commercialisti o notai, di segnalare operazioni sospette. Non sarà più un reato che prevede una multa da 2,600 euro a 13mila euro, ma sarà prevista una sanzione da 5mila a 30mila euro. (art. 55 comma 1 del Dsl 231/2007)

OMESSA REGISTRAZIONE

È un altro delitto che riguarda gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti. Non sarà più penalmente rilevante con multe dai 2.600 euro a 13mila euro, ma comporterà una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. (art. 55 comma 4 del Dsl 231/2007)

IMPEDITO CONTROLLO AI REVISORI

Chiunque, tra i componenti dell'organo di amministrazione di una qualsiasi società assoggettata alla revisione legale dei conti occulti dei documenti o in qualsiasi altro modo cerchi di impedire o ostacolare la revisione e il controllo sulla conformità dei bilanci e sulla trasparenza dei conti non sarà più punito dal giudice penale con ammenda fino a 75mila euro, ma risponderà di una sanzione amministrativa tra i 10 e i 50mila euro. (Art. 29 del Dlgs 39/2010)

INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA PROPRIA GRAVIDANZA SENZA L'OSSERVANZA DELLA LEGGE

Chiunque cagioni l'interruzione della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge, ad esempio oltre i 90 giorni di gestazione, continua a essere punito fino ai tre anni ma, mentre prima la donna era punita con la multa fino a 51 euro, ora viene applicata la sanzione da 5mila 10mila euro. (art. 19 comma 2 legge 194/1978)

ABUSIVA CONCESSIONE IN NOLEGGIO

Chi concede a noleggio abusivamente film e programmi contenuti in supporti, cd o dvd, non contrassegnati dal bollino della Siae se prima era punito con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda fino a 5mila euro, ora risponderà di una sanzione amministrativa fino a 30mila euro. (art 171 legge 633/1941)

COLTIVAZIONE AUTORIZZATADI CANNABIS TERAPEUTICA

La norma riguarda solo i soggetti già autorizzati a coltivare cannabis per uso terapeutico che attualmente, però, violano le prescrizioni. Tale comportamento da illecito penale passa a illecito amministrativo. Resta vietato coltivare cannabis in grande quantità.

SOTTRAZIONE DI COSE COMUNI

Il comproprietario o socio che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, era punito con la reclusione fino a due anni o con una multa da 20 a 206 euro. Ora niente più carcere e una sanzione da 100 a 8mila euro. (art. 627)

DANNEGGIAMENTO SEMPLICE

È il delitto che punisce chi distrugge o deteriora cose mobili o immobili altrui. Non sarà più reato e dalla reclusione fino a 1 anno o una multa fino a 309 euro si passa a una sanzione pecuniaria da 100 a 8mila euro. Mentre il danneggiamento aggravato (per esempio quello su edifici pubblici) resta un illecito penale. (art. 635 comma 1)

APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE O DI COSE AVUTE PER ERROREO CASO FORTUITO

Chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate veniva punito con la reclusione fino a 1 anno o una multa da 30 a 309 euro. Ora è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 8muila euro. (art. 647)

RIFIUTO DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA IN OCCASIONE DI UN TUMULTO

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo(422-436), ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta senza giusto motivo di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio era punito con l'arresto fino a 6 mesi o con un'ammenda fino a 619 euro. Ora ci sarà solo una sanzione da 5mila a 18mila euro. (art. 652 commi 12)

ABUSO DELLA CREDULITA' POPOLARE

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare era punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Ora la sanzione prevista va dai 5mila euro ai 15mila euro. (art. 661)

ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA. TURPILOQUIO

Prima era prevista un'ammenda da 258 euro a 2.582 euro per chi compieva atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o esposto al pubblico. Ora la sanzione amministrativa va dai 5mila ai 10mila euro. (art, 726)

RAPPRESENTAZIONE TEATRALIO CINEMATOGRAFICHE ABUSIVE

È il caso di recita in pubblico drammi o opere di qualunque genere senza averlo prima comunicato all'autorità competente o di chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche non sottoposte prima alla revisione dell'autorità. Prima c'era l'arresto fino a sei mesi o un'ammenda fino a 309 euro e la pena pecuniaria e quella detentiva poteva essere applicate congiuntamente. Ora la sanzione amministrativa va dai 5mila ai 30mila euro. (art. 688, commi 1,2 e 3)

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI

Chi, con dolo, tenti di fare entrare in Italia merci o prodotti acquistati all'estero senza passare dai controlli delle dogane incorrerà d'ora in poi in una sanzione amministrativa tra i 5 e i 50mila euro, e non più in una multa che andava calcolata dalle 2 alle 10 volte i diritti di confine. (art. 282 del Dpr 43/1973)

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI MARITTIMO, AEREO E NEI LAGHI DI CONFINE

La stessa sanzione amministrativa è prevista per chi provi a introdurre in Italia merci estere eludendo i controlli doganali via mare o attraverso i laghi confinari, per esempio quello di Lugano. Ma anche per chi cerchi di aggirare i controlli delle dogane negli aeroporti. (art. 284, art. 283, art. 285 del Dpr 43/1973)

CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA DOGANALI

Chiunque nei territori extra-doganali detieni depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita incorre in una sanzione pecuniaria tra i 5 e i 50mila euro, non più con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti. Territori extra-doganali sono il lago di Lugano, Campione d'Italia, Livigno. (art. 286 Dpr 43/1975)

CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI

Quando il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata detiene merci estere non dichiarate incorre in una sanzione di natura amministrativa fino a 50mila euro, anziché la multa calcolata sulla base dei diritti di confine non versati. (art. 288 Dpr 43/1975)

CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI

È punito non più con la multa, sempre non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine, ma con una sanzione ammministrativa che va dai 5 ai 50mila euro, chiunque fa di merci estere importate in Italia con agevolazioni e sconti, una destinazione diversa rispetto a quella per cui sono state concesse le riduzioni. (art. 287 Dpr 43/1975)

REATO CONTRAVVENZIONALE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'DI CACCIA CON L'AUSILIO DI RICHIAMI VIETATI

Prima la pena era un'ammenda fino a 1.549 euro, oggi con la depenalizzazione la pena è una sanzione da 5mila a 10mila euro.

REATO CONTRAVVENZIONALE DI CHI ESCE DAL TERRITORIO DELLO STATO SENZA PASSAPORTO O CON PASSAPORTO SCADUTO

Da un'ammenda da 30mila a 300mila euro si passa a una sanzione da 5mila a 10mila euro.

CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIOE NELLA CIRCOLAZIONE

Prima della depenalizzazione approvata ieri era prevista una multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine. Adesso viene applicata una sanziona amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro. (art. 289 del Dpr 43/1973)

REATO CONTRAVVENZIONALEPER IL SOGGETTO CHE VIOLA LE PRESCRIZIONI DI AUTORIZZAZIONE CHE POSSONO ESSERE SOTTRATTE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CONFINE

La pena in precedenza era un'ammenda da euro 103 a euro 516, oggi con la depenalizzazione la pena è la sanzione amministrativa da euro 5mila a euro 10mila.

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