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Donne, arriva il congedo per le vittime di violenza

Pronta la circolare dell'Inps che tutela le donne che subiscono violenza, in attuazione del Jobs act che ha introdotto come forma di salvaguardia il congedo

Donne, arriva il congedo per le vittime di violenza

Via libera dall'Inps alla circolare che disciplina l'indennizzo per il congedo concesso alle donne vittime di violenza di genere. Una indennità, come si legge nel documento, erogata alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio. Il congedo, dice ancora la circolare, spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa) e va utilizzato entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo, inoltre, può essere effettuato in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, ad esclusione dei giorni festivi e dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa o di aspettativa o dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro e potrà essere utilizzato in modalità giornaliera o oraria. In ogni caso per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, invece, l'indennità è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera.

Nella circolare dell'Inps viene chiarito che "il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione". In caso di fruizione oraria, viene sottolineato, "l'indennità è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità.

E' corrisposta direttamente dall'Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità". Inoltre viene fatto sapere che "le lavoratrici che hanno già usufruito di periodi di congedo dall'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, presentano una domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati"

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