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"Ecco tutta la verità su quell'intervista concessa al Mattino"

Su il Giornale del 4 luglio è apparso, a piena pagina 9, un articolo, a firma Massimo Malpica, in cui nel ricordare la vicenda dell'intervista concessa dal Dr. Antonio Esposito del 5 agosto 2013 al giornalista Manzo de Il Mattino

"Ecco tutta la verità su quell'intervista concessa al Mattino"

Su il Giornale del 4 luglio è apparso, a piena pagina 9, un articolo, a firma Massimo Malpica, in cui nel ricordare la vicenda dell'intervista concessa dal Dr. Antonio Esposito del 5 agosto 2013 al giornalista Manzo de Il Mattino e nell'intervistare quest'ultimo si afferma: a) che in quell'intervista il Dr. Esposito «si dilungava ad anticipare quelle che sarebbero state le motivazioni della sentenza»; b) che il Tribunale di Napoli «sbugiardò Esposito»; c) che il Manzo, all'epoca, «riserva al giudice un ulteriore riguardo. D'accordo con il direttore manda ad Esposito una copia dell'intervista prima di pubblicarla, ed il giudice non mosse una sola obiezione»; d) che il Manzo ha avuto soddisfazione grazie ad una sentenza che ha fatto scuola».

Si premette che la vicenda è stata oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con la piena assoluzione del Dr. Esposito (sentenza CSM 15.12.2014) e con l'accertamento della «avvenuta manipolazione», che «l'alterazione emergeva in tutta la sua gravità», e che «nulla disse il dr. Esposito che non fosse già insito nel contenuto della decisione, per come questo era stato esplicitato in pubblica udienza con la lettura del dispositivo... si può, in definitiva affermare con certezza che è in quella intervista non venne reso pubblico alcun aspetto della decisione che non fosse già contenuto nella lettura in udienza del dispositivo».

Ma, a prescindere da ciò, si osserva che una completa informazione al pubblico dei lettori, avrebbe dovuto comportare che si desse atto:

a) che la sentenza del Tribunale di Napoli è stata impugnata dal Dr. Esposito e l'appello pende presso la Corte di Appello di Napoli che emetterà la sentenza di secondo grado entro la fine dell'anno.

b) Il giudice di Napoli, con la sentenza in questione, ha, anche, accertato: che il giornalista violò «il principio di lealtà e buona fede nello svolgimento dell'attività giornalistica»; che «la forma espressiva utilizzata dal giudice può ritenersi ardita e spregiudicata». Ecco alcuni passi testuali della sentenza: «Può, quindi, affermarsi che il 6 agosto 2013 fu pubblicato dal quotidiano Il Mattino un articolo, contenente un'intervista del dott. Esposito, il cui testo era difforme da quello sottoposto alla rilettura dell'intervistato in violazione di un impegno che era stato espressamente assunto dal giornalista nel corso dell'intervista (pagg. 18 19 sent. Trib. Napoli)...».

«L'avere, quindi, pubblicato un articolo con dichiarazioni dell'intervistato al quale non è stata consentita la lettura prima della pubblicazione, com'era stato peraltro espressamente concordato, costituiva, in assenza di cause di forza maggiore, neppure dedotte, una violazione del principio di lealtà e buona fede nello svolgimento dell'attività giornalistica non conforme al decoro e alla dignità professionale e, pertanto, lesivo della reputazione e della dignità dell'Ordine dei giornalisti» (pag. 21 sent. Trib. Napoli). La invito, pertanto, a pubblicare, la presente rettifica, ai sensi della legge sulla stampa, con il medesimo risalto dato all'articolo del 04/07/2020.

Distinti saluti

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