Politica

Niente oblìo sul web per l'ex terrorista

Il garante dice no all'eliminazione del suo nome da Google: prevale la storia

Francesca Angeli

Roma Dio perdona, Google no. E i terroristi non possono ottenere il beneficio di veder cancellati i loro crimini dalla memoria. Neppure da quella informatica. Si torna a parlare di diritto all'oblio nel rapporto col motore di ricerca di Google. Ovvero del diritto di annullare le associazioni che lo stesso motore propone nella ricerca di un nome o un fatto. Associazioni che arrivano molto indietro nel tempo e che in alcuni casi riportano alla luce fatti dimenticati o sconosciuti. Questa volta a chiedere la cancellazione del proprio pesantissimo curriculum vitae è stato un ex terrorista. E non un personaggio di secondo piano ma uno dei protagonisti di quell'oscuro periodo che l'Italia attraversò negli anni '70, gli anni di piombo.

Il ricorso al Garante della Privacy era stato presentato appunto da un ex terrorista, attivo tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, che aveva chiesto a Google la rimozione di alcuni url (indirizzi) e suggerimenti di ricerca che appaiono se si sceglie la funzione «completamento automatico». In questo caso digitando nome e cognome del ricorrente il motore associa la parola terrorista. Finito di scontare la pena nel 2009, l'ex terrorista aveva chiesto a Google di cancellare quelle associazioni. Ma la società aveva risposto picche.

A quel punto si è rivolto al Garante per la Protezione dei Dati Personali nella speranza di veder sparire dalla rete il suo ingombrante passato. Ma anche l'Authority ha respinto la richiesta. «No al diritto all'oblio per chi si macchia di delitti che sono ancora vivi nella storia dell'Italia e che hanno segnato pagine drammatiche per la comunità nazionale - afferma il presidente dell'Authority, Antonello Soro - Non può che prevalere il rispetto della memoria collettiva e il diritto dell'opinione pubblica a conoscere». La tesi del terrorista per ottenere il diritto all'oblio era quella di sostenere di non essere, o almeno di non essere più, un personaggio pubblico avendo scontato la pena prevista. Dunque da privato cittadino aveva diritto ad essere tutelato dal danno provocato dall'associazione di quei gravi fatti al suo nome. Dato che era diventato un cittadino rispettoso della legge la sua identità passata di terrorista gli aveva procurato gravi danni personali e professionali. Quindi il problema non era il fatto di essere stato un terrorista ma che il web lo ricordasse tutti i santi giorni. Ma l'Authority ha ritenuto infondate le ragioni del ricorso perché i fatti ai quali si fa riferimento non solo non possono ma proprio non devono essere dimenticati. Si tratta infatti di reati particolarmente gravi che hanno assunto col passare degli anni rilevanza storica. I crimini legati al terrorismo non devono essere dimenticati e quindi neppure i loro protagonisti. Quelle informazioni, scrive il Garante nelle sue motivazioni: «Hanno assunto valenza storica, hanno segnato la memoria collettiva». Anche nelle Linee guida stilate dal gruppo dei garanti europei si suggerisce, nel caso di reati particolarmente gravi, di valutare con attenzione caso per caso l'eventuale «right to be forgotten».

Questo è proprio il caso di fatti che riguardano «una delle pagine più buie della storia italiana della quale il ricorrente non è stato comprimario ma protagonista».

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