Previdenza e pensioni

Previdenza complementare, maggiorata la deduzione per cinque anni

I contributi sono deducibili fino a 5.164,57 euro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione in un interpello fiscale

Previdenza complementare, maggiorata la deduzione per cinque anni

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione della deduciblità dei contributi nell'ambito della previdenza complementare in un interpello fiscale. È stato stabilito che la soglia prevista è di 5.164,57 euro con una deduzione che viene implementata per i primi cinque anni di versamenti. L’interpello in cui è stato inserito riguarda la risposta n. 30/2024 dell’Agenzia delle Entrate. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Pensione integrativa e previdenza complementare

I contributi versati nei confronti delle forme pensionistiche complementari possono essere deducibili dal reddito complessivo. Questo è quanto stabilito all’interno dell‘articolo 8, comma 4, del dlgs 252/2005. La misura è valida per le iscrizioni volontarie ma anche per i versamenti dovuti in base a quanto stabilito nei contratti di lavoro. Per quanto riguarda la previdenza complementare al comma 6 viene regolamentata l’agevolazione che riguarda la prima occupazione dal 2007. Per questa misura durante i primi cinque anni di contribuzione complementare nel caso in cui i versamenti fossero meno di 5.164,57 euro la differenza verrà aggiunta a un budget di deducibilità che potrà essere utilizzato dal sesto al venticinquesimo anno di iscrizione al fondo pensione. L’importo massimo è di 2.582,29 euro all’anno e, di conseguenza, la soglia di deducibilità effettiva, può salire fino a 7.746,86 euro.

I requisiti

In merito alla prima occupazione riprendiamo il caso di un dipendente che ha ottenuto la prima occupazione nel 2013 in Italia. Il soggetto ha avuto una carriera discontinua, questo perché ha lavorato all’estero per diversi periodi versando quindi a una forma di previdenza integrativa straniera. Ricordiamo che il Fisco consente di godere del diritto alla deducibilità maggiorata se la prima occupazione si verifica in Italia e dopo il 1° gennaio 2007, vengono inclusi anche i versamenti nei confronti di forme di previdenza estera. La prima occupazione è considerabile come tale nel momento in cui al 31 dicembre 2006 il lavoratore non era titolare di una posizione contributiva aperta che fosse stata istituita presso un ente di previdenza obbligatoria.

La pensione estera

Per quanto riguarda i versamenti alla pensione integrativa estera si può affermare che il primo quinquennio in cui vengono erogati i fondi, nel caso citato nell’interpello vengono considerati gli anni che riguardano la forma di previdenza complementare italiana, non viene presa in considerazione la posizione aperta all’estero. L’applicazione della norma “presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione”.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’adesione alla previdenza complementare riguarda forme di previdenza complementare che permettono di dedurre i contributi versati per ottenere il reddito soggetto a tassazione italiana.

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