Economia

Tfr, ecco venti cose da sapere sulla riforma

Le alternative possibili, i contributi al fondo e i vantaggi con il Fisco Queste le prestazioni previste

Tfr, ecco venti cose da sapere sulla riforma

Il 30 giugno scadono i 6 mesi a disposizione dei lavoratori dipendenti per decidere la destinazione del Tfr maturando: l’alternativa è tra la vecchia liquidazione o una forma di previdenza complementare.
Abbiamo riassunto le 20 cose da sapere sulla riforma; dedicate, in particolare, a chi ha atteso fino all’ultimo e ha ora pochi giorni per esprimere la propria scelta.
Tempi strettissimi

Entro il 30 giugno per i lavoratori in servizio al primo gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al primo gennaio scorso, tutti i dipendenti dovranno decidere la destinazione del proprio Tfr maturando.
Chi sono i destinatari
La riforma interesserà tutti i lavoratori dipendenti del settore privato; anche a tempo determinato o a progetto. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione i pubblici dipendenti e i lavoratori domestici.
Cosa riguarda
Il lavoratore dipendente dovrà decidere esclusivamente la destinazione del Tfr che maturerà dal primo gennaio 2007 in poi (o dalla data di prima assunzione se successiva a tale termine).
Cosa non cambia
Le quote di Tfr maturate al 31 dicembre 2006 non saranno oggetto della riforma e manterranno la loro collocazione attuale fino al momento del pensionamento.
Alternative
1) Il lavoratore può scegliere di mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, l’intero Tfr è trasferito dal datore all’apposito Fondo Tesoreria Inps. E rimarrà disciplinato secondo l’attuale normativa. Tale scelta è revocabile in qualunque momento. 2) Oppure il lavoratore può conferire l’intero Tfr maturando alla forma di previdenza complementare prescelta: fondo pensione di categoria, fondo pensione aperto o Pip assicurativo. 3) In caso di silenzio-assenso allo scadere dei 6 mesi, a decorrere dal mese successivo il datore trasferisce il Tfr maturando dei dipendenti a una forma pensionistica integrativa.
Come comportarsi
La scelta esplicita deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro compilando il modulo Tfr1 (per gli assunti prima del 31 dicembre 2006) o Tfr2 (per gli assunti dopo tale data).
Scelte modificabili
Tutte le scelte sono modificabili entro il 30 giugno. Dopo tale data solamente chi ha lasciato il Tfr in azienda può cambiare idea, destinandolo a una forma previdenziale complementare.
Forme complementari
1) Fondi pensione negoziali (o chiusi): sono istituiti a seguito di contratti e accordi collettivi, o regolamenti, anche aziendali, e riservati a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato alla loro costituzione. 2) Fondi pensione aperti: è lo strumento previdenziale istituito dai soggetti autorizzati a gestire i fondi pensione contrattuali (Sim, Sgr, assicurazioni e banche) come patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. 3) Pip: si tratta di forme pensionistiche in cui l’adesione è su base individuale e si realizza mediante la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita.
Fondinps per i «silenti»
Il Fondinps è una forma pensionistica complementare gestita dall’Inps, alla quale confluirà il Tfr dei lavoratori che non hanno effettuato alcuna scelta (in gergo «lavoratori silenti») e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. È esclusa l’adesione esplicita a Fondinps.
A cosa serve
Il Fondinps si occuperà di gestire il Tfr dei lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che non hanno aderito alla previdenza complementare.
Vantaggi fiscali
I contributi versati a una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite tiene conto dei contributi a carico del datore di lavoro, ma non del flusso di Tfr eventualmente conferito alla forma pensionistica complementare. Le forme pensionistiche complementari scontano una tassazione annua dell’11% sui rendimenti, vantaggiosa rispetto a quella del 12,50% sul capital gain delle altre forme di investimento.
Le tasse
Le prestazioni pensionistiche (rendita o capitale) sono soggette a una ritenuta fiscale del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, con un importo massimo del 6 per cento. Per cui dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare verrà applicata un’aliquota del 9 per cento.
Quali prestazioni
Le prestazioni previste per una forma previdenziale integrativa si dividono tra quelle esercitabili ante pensionamento e post pensionamento. Prima del pensionamento l’aderente può esercitare il riscatto o l’anticipazione per i casi previsti dalla normativa. Dopo il pensionamento le opzioni sono la rendita o il capitale (quest’ultimo con le limitazioni legislative).
E quale rendita
Lo scopo della previdenza complementare è erogare una rendita integrativa al trattamento pensionistico di base. Tuttavia all’aderente è concessa la facoltà di richiedere la prestazione in forma di capitale qualora, convertendo in rendita almeno il 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale. La stessa facoltà è concessa anche all’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, attesti di essere stato iscritto al 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza avere riscattato totalmente la posizione.
Caso morte
La posizione individuale è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale: 1) è devoluta a finalità sociali se trattasi di adesione su base individuale; 2) resta acquisita alla forma se si tratta di adesione su base contrattuale collettiva.
Eredi e benficiari
La prestazione erogata a eredi o beneficiari dipende dalla tipologia di rendita scelta. Nel caso di rendita vitalizia immediata, nessuna prestazione sarà riconosciuta; al contrario, se si opta per una rendita reversibile o con controassicurazione, si garantirà rispettivamente in caso di decesso la corresponsione di un assegno pensionistico vitalizio alla persona designata o la corresponsione del capitale residuo non ancora erogato sotto forma di rendita.
Contributi previsti
È possibile aderire a una forma previdenziale integrativa con un contributo volontario, con il contributo del datore di lavoro o conferendo il proprio Tfr.
L’anticipazione
Per le spese sanitarie si può richiedere fino al 75% della posizione maturata. Acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione: si può chiedere dopo 8 anni fino al 75 per cento. Ulteriori esigenze dell’iscritto: richieste dopo 8 anni, fino al 30 per cento.
Il riscatto
Per un’invalidità permanente che comporti inabilità, fino al 100% del maturato. E 100% per un’inoccupazione superiore a 48 mesi. Decesso dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica: 100 per cento. Inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi: 50 per cento. Procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria: 50 per cento.
Chi è già in pensione
È possibile aderire ai fondi pensione fino a un anno prima di aver maturato i requisiti minimi al pensionamento.

Tuttavia è opportuno ricordare che per maturare una prestazione integrativa all’assegno pensionistico pubblico è necessario un orizzonte temporale di permanenza non di breve periodo.
(2-Fine)

Commenti