Cronache

Il pg: "La tempesta emotiva? È un'aggravante"

Ricorso in Cassazione contro la pena dimezzata in appello per l'assassino di Olga Matei

Il pg: "La tempesta emotiva? È un'aggravante"

La «tempesta emotiva», scatenata dalla rabbia improvvisa, non può essere un'attenuante. Ma un'aggravante. Almeno per la Procura generale di Bologna, che ha deciso di ricorrere alla Suprema Corte dopo che i giudici di appello hanno ridotto la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, da trenta a sedici anni. Nella sentenza, infatti, venivano concesse le attenuanti generiche per lo stato psicologico dell'uomo, che con la vittima aveva una relazione da circa un mese.

Invece ora il pg Ignazio De Francisci chiede alla Suprema Corte di valutare la correttezza dei principi espressi.

La cinquantasettenne era stata strangolata a mani nude da Castaldo il 5 ottobre 2016 a Riccione, perché lei voleva troncare quella relazione iniziata un mese prima. L'uomo, che in passato era stato tradito, mostrava infatti insofferenza ed eccessiva gelosia quando lei riceveva messaggi o telefonate al cellulare e lei non ne poteva più e voleva allontanarsi.

In primo grado l'assassino aveva scelto il rito abbreviato, che invece dell'ergastolo gli aveva regalato una condanna a 30 anni. Ma i giudici in appello, pur riconoscendo l'aggravante dei motivi abietti e futili, avevano concesso le attenuanti generiche, che avevano fatto scendere la pena a 16 anni. In uno dei punti più importanti del provvedimento della Corte di assise di appello di Bologna si legge che una «tempesta emotiva» determinata dalla gelosia in parte può attenuare la responsabilità di chi uccide.

Una tesi che ha scatenato in questi giorni un'accesa polemica, tanto che il presidente della Corte di appello di Bologna Giuseppe Colonna ha spiegato ieri: «La gelosia non è stata considerata motivo di attenuazione del trattamento, anzi, al contrario, motivo di aggravamento in quanto integrante l'aggravante dell'avere agito per motivi abietti-futili (e ciò con ampia e convinta motivazione, che occupa due pagine fitte di motivazione)». E poi: «La misura della responsabilità (sotto il profilo del dolo) era comunque condizionata dalle infelici esperienze di vita, affettiva, pregressa dell'imputato, che in passato avevano comportato anche la necessità di cure psichiatriche, che avevano amplificato il suo timore di abbandono.

Questo prosegue Colonna è il dato rilevante al di là della frase, che è comunque tratta testualmente dal perito: soverchiante tempesta emotiva e passionale».

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