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Ilva, la Corte Ue: “No agli aiuti sull’energia alle imprese in difficoltà”

Secondo la Corte di giustizia l’Italia si è limitata ad allineare la propria normativa in materia di aiuti di Stato a favore dell’energia alle prescrizioni della disciplina della Commissione

Un operaio di Acciaierie d'Italia in una foto d'archivio. Genova, 03 0ttobre 2023. ANSA/LUCA ZENNARO

“Un’impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas”.

È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause relative ad Acciaierie d’Italia. Nel 2024, le autorità italiane hanno respinto le domande di Adi in merito al suo inserimento, per l’anno 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas. Di conseguenza, l’Adi non ha goduto delle agevolazioni finanziarie previste a favore di tali imprese.

Questi dinieghi si basavano sulla qualificazione dell’Adi come ‘impresa in difficoltà’ ai sensi degli Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà, a causa del suo assoggettamento al regime italiano di amministrazione straordinaria e del suo stato di insolvenza. La Corte constata che, nell’adottare gli Orientamenti in materia di aiuti al salvataggio, la Commissione ha volontariamente autolimitato il proprio potere discrezionale in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato. Di conseguenza, qualsiasi deroga a tali regole costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto, in particolare quelli di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.

La Corte rileva che l’Italia si è limitata ad allineare la propria normativa in materia di aiuti di Stato a favore dell’energia alle prescrizioni della disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia, la quale precisa che gli aiuti per l’energia non devono essere concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti al salvataggio.

La Corte aggiunge che un’impresa posta in amministrazione straordinaria è un’impresa ‘in difficoltà’ ai sensi del diritto dell’Unione, in quanto tale regime costituisce una procedura concorsuale subordinata alla previa constatazione dello stato di insolvenza dell’impresa interessata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

La circostanza che le procedure concorsuali di insolvenza previste dalle legislazioni degli Stati membri perseguano l’obiettivo di ripristinare la redditività economica delle imprese interessate non rimette in discussione il fatto che tali imprese siano imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti al salvataggio. Peraltro, gli aiuti a favore dell’energia non possono essere confusi con gli aiuti al salvataggio, che perseguono obiettivi diversi.

La Corte conclude che “né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile”.

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