Si amplia la platea dei beneficiari dell’assegno unico.
Con l’entrata in vigore della Legge 50/2026 di conversione del Decreto Pnrr 19/2026, le novità diventate operative dal 21 aprile scorso modificano due “paletti” originariamente previsti dall’Inps per accedere alla misura di welfare: il requisito storico di residenza e l’obbligo per i figli di risiedere in Italia.
Nei fatti, dunque, viene superato il vincolo dei due anni di residenza in Italia e viene esteso il beneficio anche ai figli a carico che vivono in un altro Paese europeo.
Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo i nuovi requisiti, come fare domanda e i limiti per chi proviene da Paesi extra-Ue.
Assegno per i figli all’estero: sì nell’Ue, no all’area extra-Ue
È questa la novità più importante introdotta in materia di Assegno unico spettante per figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Se in passato il beneficio era riconosciuto solo se i figli risiedevano in Italia, ora si amplia la platea venendo riconosciuto anche per i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Per i figli residenti in Paesi extra-Ue, invece, resta invariata la disciplina e ‘Assegno Unico continua a non essere riconosciuto.
Confermati anche ii requisiti sul permesso di soggiorno per cui i cittadini extracomunitari residenti in Italia, qualora volessero percepire il sussidio per i figli, dovranno comunque possedere titoli qualificati quali il permesso di lungo periodo, il permesso unico lavoro, o la protezione internazionale.
Addio al vincolo dei due anni di residenza
Per i lavoratori stranieri viene meno il vincolo dei due anni di residenza in Italia - anche non continuativi - o del contratto di lavoro di almeno sei mesi per accedere all’Assegno Unico.
La misura, ora, sarà accessibile per il periodo di effettiva residenza, domicilio o attività lavorativa in Italia, purché il lavoratore, logicamente, sia regolarmente assoggettato all’imposta sul reddito nel nostro Paese.
Come presentare la domanda
Introdotte nuove regole anche per i lavoratori non residenti in Italia ma che svolgono nel nostro Paese un’attività lavorativa e sono contribuenti. Per loro la domanda di Assegno potrà essere presentata in relazione al periodo di effettiva attività lavorativa nel nostro Paese.
Inoltre, la richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno a partire dal primo marzo in modo tale da permettere all’Inps di avere le tempistiche necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti per mantenimento della prestazione.
