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Cittadini

Assegno unico, cosa cambia per i figli all’estero

Introdotte sostanziali modifiche in materia di Assegno Unico

assegno unico

Si amplia la platea dei beneficiari dell’assegno unico.

Con l’entrata in vigore della Legge 50/2026 di conversione del Decreto Pnrr 19/2026, le novità diventate operative dal 21 aprile scorso modificano due “paletti” originariamente previsti dall’Inps per accedere alla misura di welfare: il requisito storico di residenza e l’obbligo per i figli di risiedere in Italia.

Nei fatti, dunque, viene superato il vincolo dei due anni di residenza in Italia e viene esteso il beneficio anche ai figli a carico che vivono in un altro Paese europeo.

Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo i nuovi requisiti, come fare domanda e i limiti per chi proviene da Paesi extra-Ue.

Assegno per i figli all’estero: sì nell’Ue, no all’area extra-Ue

È questa la novità più importante introdotta in materia di Assegno unico spettante per figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Se in passato il beneficio era riconosciuto solo se i figli risiedevano in Italia, ora si amplia la platea venendo riconosciuto anche per i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Per i figli residenti in Paesi extra-Ue, invece, resta invariata la disciplina e ‘Assegno Unico continua a non essere riconosciuto.

Confermati anche ii requisiti sul permesso di soggiorno per cui i cittadini extracomunitari residenti in Italia, qualora volessero percepire il sussidio per i figli, dovranno comunque possedere titoli qualificati quali il permesso di lungo periodo, il permesso unico lavoro, o la protezione internazionale.

Addio al vincolo dei due anni di residenza

Per i lavoratori stranieri viene meno il vincolo dei due anni di residenza in Italia - anche non continuativi - o del contratto di lavoro di almeno sei mesi per accedere all’Assegno Unico.

La misura, ora, sarà accessibile per il periodo di effettiva residenza, domicilio o attività lavorativa in Italia, purché il lavoratore, logicamente, sia regolarmente assoggettato all’imposta sul reddito nel nostro Paese.

Come presentare la domanda

Introdotte nuove regole anche per i lavoratori non residenti in Italia ma che svolgono nel nostro Paese un’attività lavorativa e sono contribuenti. Per loro la domanda di Assegno potrà essere presentata in relazione al periodo di effettiva attività lavorativa nel nostro Paese.

Inoltre, la richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno a partire dal primo marzo in modo tale da permettere all’Inps di avere le tempistiche necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti per mantenimento della prestazione.

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