La dichiarazione dei redditi non deve contenere obbligatoriamente ogni singola entrata percepita dal contribuente: nella giungla di dati da inserire nel 730 è bene sapere che vi sono delle specifiche categorie di guadagni che non vanno indicati, dal momento che sono già stati tassati alla fonte oppure risultano del tutto esenti dalle imposte.
Individuare con precisione le somme da escludere dal Modello 730/2026 aiuta a capire due cose fondamentali: se si è del tutto esonerati dall'invio della dichiarazione, oppure se si possono semplicemente omettere alcune voci dal calcolo. Partendo da questo presupposto, bisogna comunque sempre rimarcare il fatto che anche in caso di esenzione presentare il 730 può dare dei vantaggi, recuperando sotto forma di rimborsi fiscali eventuali spese detraibili o deducibili sostenute nell'anno precedente: non inviando la dichiarazione, si può perdere la possibilità di ricevere questi rimborsi direttamente nella busta paga, nella pensione o sul conto corrente.
Per quanto concerne le pensioni
Ecco di seguito le tipologie che risultano completamente esenti dall'Irpef e pertanto non vanno inserite all'interno del 730:
- Pensioni di invalidità civile: tutte le provvidenze economiche, compresi gli assegni mensili agli invalidi parziali e totali;
- Indennità: le indennità di accompagnamento, di frequenza, assegni di cura e speciali per ciechi civili e sordomuti;
- Vittime del Dovere: tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti;
- Pensioni di guerra: compresi gli assegni annessi;
- Pensioni privilegiate ordinarie: corrisposte ai militari di leva o per lesioni/infermità contratte durante il servizio;
- Pensioni sociali: l'Assegno Sociale erogato a cittadini a basso reddito e le maggiorazioni sociali della pensione;
- Rendite Inail: le rendite erogate esclusivamente per invalidità permanente o per morte, escluse le sole indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta (che hanno natura risarcitoria);
- Sussidi Hanseniani: assegni a favore dei soggetti affetti dalla malattia di Hansen.
Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali nemmeno le seguenti somme:
- Assegno unico universale;
- Assegno di maternità per donne non lavoratrici;
- Indennità di mobilità.
Altre tipologie di redditi esenti
Altre tipologie di redditi esenti che non vanno indicati nel 730 includono:
- Interessi bancari e postali: gli interessi attivi su conti correnti e conti deposito percepiti da persone fisiche non imprenditori sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Essendo già tassati alla fonte dalla banca, non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi;
- Dividendi (da partecipazioni qualificate e non): per i soci persone fisiche non in regime d'impresa, gli utili sono tassati alla fonte con ritenuta a titolo d'imposta. Poiché la tassazione è definitiva, non devono essere inclusi nel 730;
- Borse di studio universitarie e regionali: sono esenti e non vanno dichiarate se erogate da Regioni, Province autonome, Università, per corsi di dottorato, post-dottorato, o da fondazioni ITS Academy;
- Borse di studio per figli dipendenti: gli importi erogati dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono interamente esclusi da tassazione;
- Assegni di ricerca e le borse di collaborazione universitaria, esenti da Irpef per legge.
Nella lista dei redditi esenti da obbligo di dichiarazione rientra ad esempio anche Il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto), che non va inserito nel Modello 730 perché soggetto a tassazione separata. La legge esclude questa somma dal calcolo del reddito complessivo Irpef, in quanto le tasse vengono calcolate e trattenute alla fonte direttamente dal datore di lavoro o dall'Inps al momento dell'erogazione.
Allo stesso modo bisogna prestare attenzione qualora si parli di compensi da lavoro sportivo dilettantistico: questi non vanno inseriti nel Modello 730 se non superano i 15mila euro all'anno, in quanto la Riforma dello Sport stabilisce che fino a tale soglia l'importo è esente da tassazione Irpef.
Non rientrano in dichiarazione retribuzioni e canoni di locazione non percepiti. Nel primo caso, se l'azienda è in crisi o è fallita e non ha pagato alcuni stipendi, si applica il principio di cassa. Non si pagano le tasse sugli stipendi maturati ma non riscossi entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento: le retribuzioni arretrate vanno tassate solo nell'anno in cui vengono effettivamente pagate, tramite il meccanismo della tassazione separata. Nel secondo caso, per i redditi da locazione, si applica invece il principio di competenza, e la normativa prevede una forte tutela in caso di inquilino moroso: non vanno dichiarati i canoni di affitto mai pagati dall'inquilino, a patto che tale morosità sia comprovata legalmente.
Infine una nota sulle prestazioni occasionali, che non vanno inserite nel Modello 730 se i compensi totali dell'anno non superano i 4.800 euro, dal momento che l'imposta lorda su questa cifra viene azzerata dalle detrazioni fiscali (No-Tax Area).