L’Assegno unico cambia ancora per adeguarsi alla mobilità del lavoro e delle famiglie dentro i confini europei. Con la circolare INPS n. 81 del 24 luglio 2026 entrano nella fase operativa le modifiche introdotte dal Decreto PNRR 2026, che ampliano l’accesso alla prestazione in due direzioni: da una parte i genitori con figli residenti all’estero, dall’altra i lavoratori occupati in Italia ma senza residenza nel Paese. Una revisione che interessa migliaia di nuclei transnazionali e che porta con sé nuove regole su domande, durata e conguagli.
Figli nell’Unione europea, si allarga il perimetro
La novità più rilevante riguarda i genitori che vivono e lavorano in Italia ma hanno un figlio stabilmente residente in un altro Paese dell’Unione europea. Il nuovo quadro consente di considerare anche questi figli ai fini dell’Assegno unico, a condizione che risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. Non cambia invece la composizione del nucleo ai fini ISEE: l’intervento amplia il numero dei figli potenzialmente coperti dalla prestazione, senza modificare le regole utilizzate per determinare situazione economica e importo.
Accesso anche ai lavoratori che non risiedono in Italia
Il secondo fronte riguarda chi svolge un’attività lavorativa nel nostro Paese pur avendo la residenza all’estero. La prestazione può essere riconosciuta ai dipendenti e ai lavoratori autonomi soggetti a una gestione previdenziale italiana, purché risultino regolarmente iscritti e contribuenti. Viene quindi attenuato il peso del requisito della residenza, che in precedenza rappresentava uno degli ostacoli principali all’accesso. L’assegno sarà però collegato alla durata effettiva del lavoro, del domicilio o della permanenza in Italia e non necessariamente riconosciuto per l’intero anno.
Domanda annuale e coordinamento con le prestazioni europee
Per i lavoratori non residenti il meccanismo sarà diverso rispetto a quello previsto per chi vive stabilmente in Italia. La domanda dovrà essere presentata per il periodo in cui viene svolta l’attività lavorativa e dovrà essere rinnovata ogni anno a partire dal 1° marzo. L’Assegno unico viene inoltre ricondotto alla disciplina europea delle prestazioni familiari: nei casi in cui uno stesso nucleo possa avere diritto a misure analoghe in più Stati dell’Unione entreranno in gioco le regole di coordinamento UE, con priorità generalmente collegata al Paese in cui viene esercitata l’attività lavorativa.
Pagamenti da maggio sotto verifica e possibile stagione dei conguagli
Un capitolo particolarmente delicato riguarda le domande presentate dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, indicata nel 21 aprile 2026. In attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche, alcune posizioni sarebbero state trattate in via provvisoria e le mensilità successive potrebbero ora essere sottoposte a nuovi controlli INPS. Il risultato potrà essere una conferma degli importi, un ricalcolo con somme aggiuntive oppure, nei casi di pagamenti superiori al dovuto, un recupero delle eccedenze. Per le famiglie interessate diventa quindi importante verificare comunicazioni e aggiornamenti della propria posizione.La richiesta continua a essere trasmessa attraverso i consueti canali INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure attraverso l’applicazione mobile, il Contact Center e gli istituti di patronato. Per chi risiede in Italia resta il sistema di prosecuzione automatica della prestazione già riconosciuta, mentre i lavoratori non residenti dovranno prestare particolare attenzione al rinnovo dal 1° marzo. Restano inoltre le condizioni previste per i figli maggiorenni fino a 21 anni e la disciplina specifica per i figli con disabilità, per i quali non è previsto un limite di età.
