Pur non esistendo un divieto assoluto di fumare in auto, la legge italiana impone rigide restrizioni e sanzioni pesanti in specifiche circostanze per tutelare la salute pubblica. Mettersi alla guida con una sigaretta accesa è dunque legale quando si viaggia da soli o con passeggeri maggiorenni, tuttavia la situazione cambia completamente quando nell’abitacolo sono presenti determinati soggetti vulnerabili. La normativa non fa distinzioni sullo stato del veicolo: il divieto in questi casi specifici si applica integralmente sia che la vettura si trovi in sosta che in movimento.
Il pilastro legale che disciplina la materia è il Decreto Legislativo n.6 del 12 gennaio 2016. Questo decreto (all’articolo 24, comma 2) ha integrato la storica Legge Sirchia (la n. 3/2003 sulla tutela dei non fumatori) introducendo il divieto esplicito di fumare “al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza”. Non conta, pertanto che il mezzo sia in movimento oppure no, né che i finestrini siano abbassati o meno o che il tettuccio sia aperto: si tratta di una proibizione assoluta.
Le sanzioni economiche variano sensibilmente a seconda della gravità del contesto e dell’età dei passeggeri esposti al fumo passivo: se ciò avviene in presenza di minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni, la multa va da 27,50 a 275 euro, ma può raddoppiare se nell’abitacolo vi sono bambini under 12 e donne incinte, salendo fino a quota 55,00-550,00 euro. Un dettaglio fondamentale dal punto di vista burocratico riguarda i termini di pagamento: per questa tipologia di violazioni legate alla salute pubblica non è applicabile lo sconto del 30% normalmente previsto dal Codice della Strada per chi salda la contravvenzione entro 5 giorni dalla notifica.
Per quanto concerne il Codice della Strada, ad oggi non è presente un articolo specifico che vieti il fumo alla guida per ragioni di distrazione. Gli agenti potrebbero tuttavia contestare la violazione del comma 2 dell’articolo 141 (mancato controllo del veicolo) se l’atto di accendere o maneggiare la sigaretta causa una sbandata o un comportamento pericoloso: la sanzione amministrativa va da un minimo di 42,00 a un massimo di 173,00 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
Potenzialmente contestabile anche l’articolo 169, comma 1, che si riferisce a impedimenti e limitazione dei movimenti. Il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie alla guida. Avere, ad esempio, le dita impegnate da un oggetto incandescente, o l’altra mano occupata a cercare il pacchetto può essere interpretato come una limitazione fisica diretta e un intralcio alla reattività: la sanzione in questi casi va da 87,00 a 344,00 euro, senza perdita di punti.