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Patente, sospensione breve: per quali infrazioni scatta e come funziona la nuova sanzione accessoria

Il provvedimento colpisce solo chi ha già perso punti dalla propria patente, scivolando al di sotto della soglia dei 20, ma solo per le violazioni inserite nell'art.218-ter

Patente, sospensione breve: per quali infrazioni scatta e come funziona la nuova sanzione accessoria
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Con "sospensione breve" della patente di guida si definisce una sanzione accessoria adottabile solo in determinate situazioni: innanzitutto può essere applicata esclusivamente nei riguardi di un automobilista che abbia già subito una decurtazione di punti, finendo al di sotto della soglia dei 20, e in secondo luogo scatta qualora il diretto interessato abbia compiuto una qualunque delle infrazioni previste dall'art.218-ter del codice della Strada.

Si intende così colpire quel conducente che, avendo già perso dei punti, ha continuato a commettere violazioni del CdS: unitamente alle ulteriori decurtazioni e alle multe previste, ancor prima di arrivare a zero, l'automobilista subisce uno stop temporaneo alla guida. La durata della sospensione è proporzionale al saldo dei punti: per chi ha tra i 10 e i 19 punti sono previsti 7 giorni di stop, che diventano 15 nel caso in cui il totale sia inferiore a 10. Non solo. Qualora dall'infrazione derivi un sinistro stradale, il provvedimento disciplinare raddoppia, e sale fino a 14 giorni (saldo tra 10 e 19 punti) o a 30 (saldo inferiore ai 10 punti). Per parlare di "incidente" e di pena raddoppiata non è necessario che si producano danni a terzi, ma è sufficiente anche subire in modo del tutto autonomo un sinistro dopo essere usciti fuori strada.

Diversamente da quanto accade per la sospensione ordinaria, quella breve, inserita nell'art.218-ter del CdS, non prevede sempre l'autorizzazione del prefetto, e può essere attuata direttamente dalle autorità preposte alle verifiche stradali. Il documento, trattenuto presso il comando dell'accertatore, viene restituito al termine dei giorni previsti dalla sanzione accessoria.

C'è comunque da tenere presente un particolare di rilevante importanza: la sospensione breve si può applicare come sanzione accessoria qualora l'identificazione dell'automobilista responsabile dell'infrazione sia effettuata in tempo reale dalle autorità che effettuano la rilevazione o poco dopo il sinistro che essa ha provocato: ciò significa che la misura non è applicabile qualora il riconoscimento del trasgressore sia fatto in un secondo momento magari a causa di una violazione del CdS rilevata da un dispositivo automatico (ad esempio autovelox, tutor o telecamere). Ecco spiegato il motivo per cui l'impatto della sospensione breve è abbastanza limitato, essendo la maggior parte delle segnalazioni conseguenza di rilevazioni "da remoto".

Per quali infrazioni è applicabile questa sanzione accessoria? Come detto ci si

riferisce a quelle indicate dall'art.218-ter, nel quale il focus è su tutte le condotte pericolose in grado di incrementare il rischio di incidenti, tra distrazione e inosservanza di stop, semafori o precedenze, come ad esempio:

  • Mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (art. 6 );

  • Uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer, notebook e dispositivi analoghi durante la guida (art. 173, commi 2, 3 e 3-bis);

  • Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 );

  • Mancato utilizzo del casco protettivo a bordo di veicoli a due ruote (art. 171);

  • Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma non di oltre 60 km/h (art. 142, comma 9);

  • Mancata precedenza agli incroci o nei casi in cui sia prevista (art. 145);

  • Inosservanza della distanza di sicurezza che causi un incidente con gravi danni ai veicoli;

  • Circolazione contromano in corrispondenza di curve, raccordi o in altre condizioni di scarsa visibilità;

  • Manovre pericolose o vietate, come l'inversione del senso di marcia in luoghi pericolosi o su autostrade;

  • Mancato rispetto della segnaletica che impone l'alt o il passaggio a livello (artt. 40 e 147);

  • Comportamento scorretto nei confronti dei pedoni, come il mancato arresto in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;

  • Trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni.

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