L'articolo 12 della legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 83/15, introduce una nuova sezione - denominata I-bis - nel libro sesto del Codice civile sulla tutela dei diritti, al titolo IV, segnatamente l'articolo 2929-bis. Il nuovo articolo, con rubrica «Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito», è finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. Il titolare di un credito, sorto antecedentemente all'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo, procede ad esecuzione forzata sul bene tramite la trascrizione del pignoramento, anche in assenza di una sentenza definitiva, a seguito di azione revocatoria, che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Per dare seguito all'azione esecutiva in questione servono due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole.
Contro l'azione esecutiva, sia il debitore sia il terzo proprietario e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo potranno proporre opposizione all'esecuzione, con onere a loro carico di provare, sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'articolo 2929-bis, sia quando rivendichino che l'atto gratuito non fosse pregiudizievole per il creditore, che il debitore non fosse consapevole del pregiudizio che arrecava al creditore.*Presidente Centro studi Confedilizia- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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