Superbonus anche per i "lavoretti": ecco come funziona

Agenzia delle entrate risponde alla domanda del proprietario di una villetta a schiera inserita in zona sismica 3

Superbonus anche per i "lavoretti": ecco come funziona

Via libera al superbonus 110 % anche in caso di interventi di riparazione o locali dell'immobile. La conferma arriva in seguito all'interpello numero 560/21 dell'Agenzia delle Entrate, che proprio ieri ha reso note le indicazioni presenti in due pareri espressi dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del dm 28/02/2017.

Questa precisazione è stata possibile grazie alla domanda inoltrata dal proprietario di una villetta a schiera inserita in zona sismica 3. L'abitazione in esame aveva bisogno di una serie di interventi di ripristino e messa in sicurezza, ragion per cui il padrone di casa aveva chiesto se tali lavori potevano rientrare nell'agevolazione del 110% o, almeno, negli aiuti previsti dal sismabonus.

In merito a ciò, Agenzia delle entrate ha precisato che, per quanto concerne il superbonus introdotto dal decreto Rilancio, la detrazione al 110% è possibile per quei lavori "finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici". E ancora: "Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63".

Ne consegue, dunque, che l'agevolazione prevista dal sismabonus per ridurre il rischio sismico può effettivamente salire al 110% grazie all'introduzione del superbonus. "Si tratta, nello specifico", prosegue Agenzia delle entrate, "degli interventi antisismici per la messa in sicurezzastatica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del Tuir, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio".

Consultando dunque l'evoluzione normativa del settore delle costruzioni, nella sua replica all'interpello l'Agenzia spiega che ad oggi sono stati rilasciati due pareri da parte della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017.

In particolare, con il protocollo n. 3600 del 7 aprile 2021 la Commissione aveva chiarito che gli"interventi di riparazione o locali" rientrano a pieno titolo tra i lavori di coperti da detrazione e disciplinati dal Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi). A tale delibera si aggiunge poi il successivo parere (protocollo n. 7035) datato 13 luglio 2021, in cui è stato ribadito che gli interventi di riparazione o locali equivalgono a quei lavori che rendono possibile lo sviluppo della duttilità della struttura abitativa.

In ogni caso, per ottenere l'agevolazione è necessaria comunque una valutazione tecnica, che tuttavia non rientra nelle competenze di Agenzia delle entrate.

È il proprietario che fa la richiesta a dover presentare una documentazione in cui si attesta che gli interventi antisismici e di messa in sicurezza rientrano in quei lavori di riparazione e locali previsti per ottenere il superbonus.

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