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Pignoramento del TFR: come funziona e come evitarlo

Nonostante molti credano il contrario, la liquidazione dei dipendenti pubblici e privati non è affatto al riparo dai creditori. Per essere preparati al meglio, esploriamo i limiti, le eccezioni e le strategie per mettersi al riparo da questo rischio

Pignoramento del TFR: come funziona e come evitarlo
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Parlare di debiti e problemi economici, specialmente in questa congiuntura infausta è un compito mai semplice. La tentazione per tutti noi è quella di fare spallucce e sperare che ci sia il solito stellone a tirarci fuori dai guai. Eppure abbiamo tutti avuto pessime sorprese quando messi di fronte a leggi o regolamenti dei quali ignoravamo completamente l’esistenza. Visto che il brocardo ignorantia legis non excusat è valido oggi come ai tempi di Cicerone, meglio prepararsi per tempo e, magari, mettere a punto qualche contromisura per non trovarsi del tutto spiazzati.

Per questo vi parleremo di uno dei tanti aspetti della nostra vita lavorativa che diamo tutti per scontato: la liquidazione. Questa forma di retribuzione differita è quasi sconosciuta all’estero ma fa parte della programmazione finanziaria di moltissime famiglie. Quando il giorno fatidico della pensione si avvicina, le discussioni su cosa fare del gruzzolo accumulato negli anni di lavoro si intensificano. Sebbene ci sia stato fatto credere che è del tutto sicuro, come la morte e le tasse, le cose in realtà sono un po’ diverse. Nel caso di debiti non pagati, il TFR, come lo stipendio, può essere pignorato dai creditori, sebbene con una serie di limitazioni. Visto che la normativa è in continuo mutamento, può valere la pena dare un’occhiata e capire come difendersi da questo rischio.

Il TFR è soggetto al pignoramento

Visto che, come tutte le cose in Italia, la materia è alquanto farraginosa e complicata, proveremo a depurarla dal “legalese” e dai tecnicismi. Il pericolo numero uno per ogni debitore che non sia in grado di restituire i prestiti contratti è la procedura di pignoramento, prevista dall’articolo 491 del Codice Civile. Una volta esauriti i solleciti previsti dalla legge, i beni vengono tolti al proprietario, venduti all’asta e usati per coprire il debito. Questa procedura può coinvolgere i beni mobili come auto, elettrodomestici, gioielli oppure i beni immobili come terreni e case, che normalmente vengono ipotecati per poi entrare in un complesso sistema che spesso ne riduce di molto il valore. La questione più complicata si pone riguardo ai cosiddetti crediti verso terzi, ovvero le somme che il soggetto può vantare presso terzi. In questo caso si apre un vero e proprio vaso di Pandora, con una serie di pronunciamenti nel corso degli anni.

Visto il suo status particolare, è servito l’intervento della Cassazione per chiarire se il trattamento di fine rapporto sia al riparo o meno dalle pretese dei creditori. Con l’ordinanza n. 19708/2018 è stato ribadito che la liquidazione è “un credito certo e liquido che il lavoratore matura durante il rapporto di lavoro. Tale somma, quindi, può essere utile per soddisfare le pretese del creditore”. Parte della confusione era nata dalla modifica effettuata dalla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto che prevede, per le aziende con più di 50 dipendenti il versamento di accantonamenti nel Fondo di Tesoreria dello Stato, presso l’Inps. Questo vale sia per i dipendenti pubblici che privati ma con un caveat: l’ordinanza di assegnazione non può avvenire prima che maturino le condizioni per il pagamento dello stesso al lavoratore.

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Quanto può essere pignorato?

Visto che problemi del genere sorgono in situazioni al limite, tali da sconvolgere la vita di famiglie già provate dalle difficoltà del momento, il legislatore ha posto dei limiti a quanto può essere sottratto dal Trattamento di Fine Rapporto, simili a quanto già previsti nel caso dello stipendio o della pensione. Non tutto l’importo della liquidazione può essere aggredito dal creditore, ma solamente il 20%; il limite previsto dalla legge, infatti, è di 1/5, mentre la parte restante deve essere riconosciuta al lavoratore. Visto che lo sport preferito in Italia è complicare le cose semplici, ci sono un paio di cavilli dei quali è bene essere a conoscenza. Una volta in possesso di un “titolo esecutivo”, come una sentenza esecutiva o un decreto ingiuntivo, il creditore può rivolgersi al datore di lavoro per rivalersi sul TFR accantonato dall’azienda. Una volta ricevuta la notifica del pignoramento, l’azienda dovrà trattenere un quinto del TFR e versarlo al creditore, una volta terminata l’udienza necessaria per l’assegnazione della somma.

Accredito prima o dopo la sentenza di pignoramento

Il creditore, però, potrebbe anche aspettare che la liquidazione venga versata sul conto corrente del debitore per aggredirlo nella sua interezza. La giurisprudenza all’epoca prevedeva che, una volta accreditata, la liquidazione non avesse più natura retributiva e facesse parte integrante del patrimonio. In tal caso poteva essere interamente soggetto alle pretese dei creditori. Visto che la materia aveva dato origine a parecchie interpretazioni, il legislatore nel 2018 ha deciso di fare chiarezza, mettendo regole precise. Oddio, chiarezza è un parolone, visto che ci sono ancora due discipline diverse, a seconda di quando è stata versata la liquidazione. Se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, possono essere aggredite solo le somme che eccedano il triplo dell’assegno sociale. Visto che nel 2023 ammonta esattamente a 503,27 Euro, saranno pignorate solo le somme superiori a 1509,81 Euro. Le cose si complicano non poco quando la liquidazione arriva nel conto dopo la sentenza di pignoramento. In tal caso il limite dipende dalla tipologia del credito. Nel caso dei cosiddetti “alimenti” stabiliti dal giudice di famiglia, l’intero TFR è a rischio mentre la percentuale varia in casi meno prioritari. Metà della liquidazione è soggetta a pignoramenti in concorso con più cause creditorie mentre per i crediti “normali” si torna al solito quinto. C’è un ultimo cavillo, però: se il dipendente riesce a dimostrare che le somme sul conto corrente non sono tutte derivate dallo stipendio o dal TFR, si torna al limite del triplo dell’assegno sociale.

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Come non farsi pignorare il TFR

Questa sì che è una domanda da un milione di dollari. Viste le centinaia di migliaia di leggi, regolamenti e circolari, un buon avvocato tributarista potrà darvi una mano, specialmente nelle situazioni più complicate. Certo non è una soluzione a buon mercato e, magari quando si parla di un paio di maxi-bollette o una cartella pazza, il gioco potrebbe non valere affatto la candela. Eppure una soluzione a portata di tutti e a costo zero esiste: passare a un fondo pensione. In realtà non si tratta della panacea del creditore, ma di un metodo per sottrarre le somme accumulate fino al momento del riscatto del capitale. Nell’articolo 11 del D.lgs. 252/2005 si legge come come “I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione ... non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità”. Al contrario delle polizze vita, infatti, il divieto stabilito dall’articolo 1923, comma 1 del Codice Civile riguarda il tempo che passa tra l'ingresso nel fondo e il riscatto di tutta o parte del capitale. Cosa succede dopo? Secondo il decreto legislativo potrà essere pignorato nei limiti di 1/5 dell’importo complessivamente percepito ma in ogni caso in misura non superiore alla misura massima dell’assegno sociale. Insomma, non risolvi del tutto il problema ma se non altro ti metti al riparo dai debitori fino al momento della pensione.

La speranza è sempre quella di non dover mai aver bisogno di queste informazioni ma, se non altro, potranno aiutarvi a prepararvi meglio ai tanti imprevisti che, chissà come mai, finiscono sempre per complicarci la vita.

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