Cronaca giudiziaria

La "palpata breve" non è reato. Assolto il bidello accusato di molestie da una studentessa

Il bidello era stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa perché, secondo l'accusa, le aveva toccato i glutei. Secondo i giudici, però, trattasi di una manovra "accidentale" durata "una manciata di secondi"

La "palpata breve" non è reato. Assolto il bidello accusato di molestie da una studentessa

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La "palpata breve" non è reato. Assolto il bidello accusato di molestie da una studentessa

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La "palpata breve" non è reato. È quanto hanno decretato i giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Roma nel merito di un procedimento per violenza sessuale a carico di un collaboratore scolastico che, secondo l'accusa, avrebbe palpeggiato i glutei di una studentessa. Il palpeggiamento è "durato tra i 5 e i 10 secondi" - mettono nero su bianco i magistrati - pertanto "appare convincente la tesi difensiva dell'atto scherzoso". Ciò detto, l'imputato deve essere assolto perché "il fatto non costituisce reato".

La denuncia della studentessa

La mattina del 12 aprile 2022, Anna (nome di fantasia), una studentessa dell'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, sta salendo le scale assieme a una compagna di classe per rientrare in aula. In quel momento - racconta la ragazza ai giudici - sente che le stanno calando i pantaloni e, subito dopo, qualcuno che infila una mano dentro gli slip per poi palpeggiarle i glutei. Infine "si sente sollevata di due centimetri", scrive il Corriere.it. Quando si volta vede il bidello. Decide di non dire nulla e rientra a lezione.

La difesa del bidello

Diversa, invece, la versione fornita dal collaboratore scolastico. A processo l'imputato ammette di aver toccato i glutei di Anna ma dice anche di averla sollevata "per scherzo". "Amò, lo sai che scherzavo", avrebbe detto alla studente nell'immediatezza della manovra accidentale. Circostanza confermata anche dalla compagna di classe della studentessa che ha assitito alla scena.

I giudici: "La palpata breve non è reato"

Nel corso della requisitoria il pm ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per il bidello. Ma secondo i magistrati il toccamento sarebbe stato "accidentale" e scevro da qualunque intenzione molesta da parte dell'imputato nei confronti della giovane. Pur ritenendo credibile il racconto di della studentessa, la "palpata" è durata "una manciata di secondi". Pertanto il bidello deve essere assolto dall'accusa di violenza sessuale "perché il fatto non costituisce reato".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In relazione all’articolo pubblicato in data 8 luglio 2023 dal titolo “La palpata breve non è reato. Assolto il bidello accusato di molestie ad una studentessa” si precisa quanto segue

La sentenza in questione non ha affatto affermato che la palpata breve non è reato”, bensì che “la condotta posta in essere dall’imputato (…) integra sicuramente l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p.p.” (reato di violenza sessuale). La sentenza precisa che il predetto reato può consistere, in linea di principio, “in atti di libidine subdoli e repentini” purché trapeli la volontà di ledere la libertà sessuale altrui.

Ad avviso dei giudici, però, proprio quest’ultimo elemento è mancato per aversi la condanna dell’imputato. In particolare, il giudizio non è pervenuto all’accertamento “oltre ogni ragionevole dubbio” della volontà in capo al presunto autore del reato di ledere la sfera sessuale altrui. Tale stato di cose, nel sistema penale italiano, non rende solo possibile ma impone al giudice di assolvere.

Il dubbio dei giudici, tuttavia, non si è formato sulla base di un presunto intento scherzoso dell’accusato – come è stato erroneamente posto in risalto anche da altri articoli giornalistici – perché, come ha testualmente affermato la sentenza in esame, questo è irrilevante ai fini dell’accertamento della colpevolezza.

Lo sguardo dei giudici si è concentrato sull’analisi della dinamica dell’azione, la quale, è stata ricostruita dal Tribunale in termini diversi rispetto al mero “palpeggiamento” (termine peraltro mai utilizzato in sentenza) dei glutei della ragazza, protratto dall’imputato per la oggettiva appressabile durata “dai 5 ai 10 secondi” come è apparso riportato nell’articolo. Il dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza, in particolare, è stato accentuato dal fatto che l’inopportuna condotta, globalmente intesa, di sollevare i pantaloni della studentessa è stata improvvisamente attuata mentre i soggetti si trovavano all’atto di salire le scale, quindi in movimento ed in dislivello, facendo apparire ragionevole la possibile accidentalità. Ad avviso del Tribunale, la dinamica dell’azione si è dunque svolta “senza alcun’insistenza nel toccamento” dato che l’intera azione si è svolta nell’ambito di pochi secondi.

Dunque, l’imputato non è stato assolto perché il c.d.

“palpeggiamento” sia stato irragionevolmente ritenuto “troppo breve” o durato “tra i 5 ed i 10 secondi” (inciso, anch’esso mai adoperato dai giudici che hanno, infatti, espressamente ritenuto che anche un atto repentino può integrare il reato) né tantomeno perché il Collegio si fosse persuaso di un intento “scherzoso”, bensì sulla scorta di un ragionevole dubbio formatosi in merito alla volontarietà della condotta contestata, analizzando la dinamica dell’azione, unitamente alle altre circostanze sopra brevemente accennate.

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