Lavoro

Lavoratori del commercio: cosa cambia con il nuovo contratto

Ecco alcune delle novità introdotte dal nuovo contratto del commercio

Lavoratori del commercio: cosa cambia con il nuovo contratto

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Lavoratori del commercio: cosa cambia con il nuovo contratto

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Dopo più di 4 anni dalla scadenza e qualche “fibrillazione” in dirittura di arrivo, lo scorso 22 marzo è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del Terziario, Distribuzione e Servizi. Il nuovo Ccnl estende, per la prima volta, la propria sfera di competenza andando a regolamentare i contratti sia delle aree di attività del settore commercio che quello dei servizi. Tante le novità introdotte, a partire da un aumento di 240 euro lordi in busta paga per il quarto livello contrattuale e la corresponsione di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale di 350 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025. In un precedente articolo de IlGiornale.It abbiamo parlato delle novità introdotte dal nuovo contratto dei lavoratori degli studi professionali; in questo entriamo più nel dettaglio del nuovo contratto del Commercio.

Sfera di competenza e durata

Come anticipato sopra, il nuovo Ccnl si estende sia al settore del commercio che a quello dei servizi ampliando la sfera di competenza integrando, ad esempio, il settore della distribuzione organizzata con i prodotti di parafarmacia per quanto riguarda il commercio, e di servizi di noleggio e vendita di audiovisivi, di prodotti software e hardware, i servizi generali amministrativi, i centri di assistenza fiscale e le aziende di servizi di marketing operativo per quanto riguarda l’area dei servizi.

Come ricorda Confcommercio (la sigla datoriale firmataria, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per quanto riguarda i sindacati dei lavoratori) sul proprio sito, l'accordo di rinnovo firmato il 22 marzo 2024 è valido dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027 per quanto riguarda gli aspetti economici mentre le modifiche di tipo normativo sono entrate in vigore a decorrere dal 1° aprile di quest’anno, “ad eccezione delle decorrenze particolari previste per singoli istituti. Inoltre, per allineare la norma con i tempi di rinnovo del Ccnl è stato stabilito che se il contratto non viene disdetto entro 6 mesi dalla scadenza (invece di 3 come prima), si intenderà automaticamente rinnovato”.

Aumenti stipendiali e altre novità

La prima innovazione riguarda l’aumento mensile di 240 euro per il quarto livello contrattuale, con una prima erogazione di 70 euro già a partire dalla busta paga di aprile 2024 a cui si aggiungeranno 30 euro precedentemente concordati.

Nello specifico, gli aumenti per livello di inquadramento saranno:

  • di 416,65 euro per i quadri.
  • di 375,35 per il primo livello.
  • di 324,66 per il secondo livello.
  • di 277,51 per il terzo livello.
  • di 240,00 per il quarto livello.
  • di 216,82, 194,66 e 166,67 per il quinto, sesto e settimo livello.
  • infine per quanto riguarda gli operatori di vendita di prima e seconda categoria gli aumenti saranno rispettivamente di 226,56 e 190,22.

Tra le altre novità introdotte, invece, c’è quella riguardante il diritto al congedo parentale per cui ciascun genitore può richiederlo al datore di lavoro con un preavviso scritto di almeno 5 giorni, termine ridotto rispetto ai precedenti 15 giorni del contratto.

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